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Bonus ristrutturazioni per italiani all’estero: regole caso per caso

di Anna Fabi

29 Ottobre 2025 09:35

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Gli iscritti AIRE possono usufruire delle detrazioni edilizie al 36%, maggiorzaione al 50% con il requisito della residenza al momento dei lavori.

Con la risposta n. 273 del 27 ottobre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che i cittadino italiani iscritti all’AIRE possono usufruire della detrazione IRPEF del 36% per interventi di ristrutturazione effettuati su un immobile situato in Italia, anche se utilizzati solo saltuariamente. Non è invece ammesso lo sconto potenziato del 50%, riservato alle abitazioni principali, a meno che il requisito non fosse comprovabile al momento dei lavori.

Vediamo in dettaglio.

Regole di base sulle ristrutturazioni edilizie

L’articolo 16-bis del TUIR prevede la possibilità di detrarre dall’imposta sul reddito delle persone fisiche le spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia e risanamento conservativo, fino a un massimo di 96 mila euro per unità immobiliare. La Manovra2025 (legge 207/2024) ha poi rimodulato le aliquote di detrazione fissandole al 36% per le spese sostenute nel 2025 ed elevandole al 50% solo per le spese riferite a immobili adibiti a prima casa.

La maggiorazione al 50% è quindi concessa esclusivamente ai contribuenti che possiedono o detengono l’immobile come abitazione principale, ossia quello in cui dimorano abitualmente il titolare o i suoi familiari.

Residenza estera e prima casa incompatibili

Nella risposta 273/2025, l’Agenzia delle Entrate ha quindi richiamato la circolare n. 8/E del 19 giugno 2025, che ribadisce come l’agevolazione potenziata si applichi solo se l’immobile è adibito a dimora abituale del contribuente. In linea con la precedente risoluzione n. 136/E del 2008, la residenza all’esteroesclude che l’immobile posseduto in Italia possa essere considerato dimora abituale”.

Nel caso esaminato, il contribuente risiede fiscalmente in Svizzera e utilizza la casa italiana solo per soggiorni personali, vacanze e adempimenti amministrativi. Tale uso occasionale non soddisfa il requisito della dimora abituale, necessario per l’accesso alla detrazione maggiorata.

Quando spetta la detrazione al 50% per iscritti AIRE

Il beneficio potenziato (peraltro confermato per il 2026 dalla nuova Manovra di bilancio) resta riservato ai contribuenti che, alla data di inizio o fine lavori, abbiano effettivamente trasferito la residenza o la dimora abituale nell’immobile oggetto di intervento. In assenza di questo requisito, anche se l’immobile è di proprietà, l’aliquota applicabile resta quella ordinaria del 36%.

La norma prevede inoltre che, qualora l’immobile perda successivamente la qualifica di abitazione principale, il contribuente possa continuare a beneficiare dell’aliquota più elevata per le spese già sostenute, purché i requisiti fossero rispettati al momento dell’intervento. Ma questo non vale per i non residenti, che non possono dimostrare il requisito iniziale di dimora abituale.

Regole generali per italiani all’estero

Alla luce del chiarimento AdE, si può concludere confermando che gli italiani iscritti all’AIRE e residenti all’estero possono usufruire delle detrazioni ordinarie per lavori eseguiti su immobili posseduti in Italia, purché risultino intestatari delle spese e in possesso della documentazione conforme; tuttavia la loro condizione fiscale impedisce di classificare l’immobile come “abitazione principale”, con conseguente esclusione dal bonus potenziato.

Resta ferma la possibilità di utilizzare la detrazione IRPEF maturata in compensazione in dichiarazione, purché il soggetto abbia redditi imponibili in Italia sufficienti ad assorbirla.