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Modello F24: stop al codice 10 per la remissione in bonis

di Anna Fabi

10 Marzo 2025 10:43

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Modello F24: soppresso il codice "10" per il "cessionario/fornitore", in linea con le novità sulla remissione in bonis per i bonus edilizi.

Con la Risoluzione n. 18/E, l’Agenzia delle Entrate ha ufficializzato la soppressione del codice identificativo “10” (denominato “cessionario/fornitore”) nel modello F24 per il versamento delle sanzioni legate alla remissione in bonis.

La modifica si inserisce nel contesto delle recenti disposizioni normative che riguardano la gestione delle opzioni di cessione del credito e degli sconti in fattura relativi alle detrazioni per lavori edilizi.

Le novità del Modello 24

In precedenza, i contribuenti che decidevano di avvalersi della remissione in bonis (come previsto dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16) dovevano utilizzare il modello F24 ELIDE per il versamento delle sanzioni e, nella sezione del modello dedicata alla comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura o alla prima cessione del credito (relativa alle detrazioni fiscali per lavori edilizi, come disposto dall’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34), dovevano indicare il codice fiscale del cessionario/fornitore insieme al codice “10”.

Adesso, la modifica apportata dall’Agenzia delle Entrate con la soppressione del codice “10” nel modello F24 modifica la modalità di compilazione del modello per la remissione in bonis in riferimento ad adempimenti riguardanti lavori edilizi.

Dal 7 marzo 2025, infatti, questo codice è soppresso. Di conseguenza, non sarà più necessario indicare il codice “10” nel campo “codice identificativo”, come parte della comunicazione dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

Le nuove regole sulla remissione in bonis

Il cambiamento nasce da una modifica introdotta dall’articolo 2, comma 1 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39: il provvedimento stabilisce che le disposizioni precedenti relative alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate per l’esercizio delle opzioni di cessione e sconto non sono più applicabili in relazione alle cessioni delle rate residue delle detrazioni.

Questo implica che la gestione delle cessioni del credito, nelle forme previste dalla normativa, non richiederà più l’utilizzo del codice identificativo “10” per il cessionario o fornitore.

La soppressione del codice “10” modifica dunque il procedimento di compilazione del modello F24 per tutti i contribuenti che intendono avvalersi della remissione in bonis per sanare le violazioni relative alla comunicazione dell’opzione di cessione del credito o sconto in fattura.

I contribuenti non dovranno più inserire il codice “10” essendo stato eliminato il passaggio formale che riguardava esclusivamente il cessionario/fornitore.