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Pensione sospesa senza RED, quando scatta la revoca e quando il recupero è tardivo

di Anna Fabi

23 Luglio 2026 08:32

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Obbligo dichiarativo, sospensione, sessanta giorni e revoca definitiva, con i casi in cui la richiesta di restituzione dell'INPS arriva fuori termine

Ogni anno l’INPS controlla i redditi dei titolari di prestazioni collegate al reddito e dispone la sospensione della pensione per chi non ha risposto. Prima arriva una trattenuta sui ratei, poi la revoca e infine la richiesta di restituire quanto già incassato. Chi riceve la lettera, tuttavia, di rado sa che il potere di recupero dell’Istituto ha dei limiti, e neppure che alcuni scadono.

In sintesi:

  • l’obbligo nasce dall’articolo 35, comma 10-bis, del D.L. n. 207/2008, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;
  • la prestazione INPS legata al reddito è sospesa per omessa comunicazione RED, revocata dopo ulteriori 60 giorni;
  • chi omette di segnalare fatti che incidono sul diritto deve restituire le somme (articolo 13, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412);
  • l’INPS controlla i redditi ogni anno e avvia il recupero entro quello successivo (articolo 13, comma 2, legge 412/1991);
  • sulle pensioni ai superstiti la riduzione segue le fasce dell’articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Chi deve dichiarare i redditi all’INPS

L’obbligo di dichiarazione riguarda chi percepisce una prestazione il cui diritto o importo dipende dal reddito, quando quei dati non arrivano già all’Istituto per altra via. Si tratta dei redditi che non passano dal 730 o dal Modello Redditi, per esempio gli interessi bancari e postali, i proventi dei titoli di Stato, il lavoro svolto all’estero. Come si invia la comunicazione e chi ne è esonerato sono spiegati nella dichiarazione reddituale RED.

Dalla sospensione alla revoca della prestazione

Se la comunicazione manca, l’INPS sospende la prestazione; trascorsi sessanta giorni senza risposta, la revoca diventa definitiva e parte il recupero delle somme non dovute. La sospensione serve a sollecitare: si traduce in una trattenuta sui ratei, calcolata in percentuale sull’imponibile pensionistico lordo, e l’Istituto ne fissa la misura campagna per campagna.

La revoca è un’altra cosa. Cancella il diritto alla prestazione per l’anno di reddito controllato e fa partire la restituzione. Per l’invalidità civile il ripristino segue regole proprie, illustrate nella sospensione dopo i controlli sui requisiti di reddito.

La ricostituzione reddituale e gli arretrati

La posizione si sana con la domanda di ricostituzione reddituale per sospensione art. 35, comma 10-bis, D.L. n. 207/2008. La domanda presentata per fatti sopravvenuti non ha scadenza e gli arretrati vengono pagati entro i termini di prescrizione di cinque anni, come indica l’INPS nella scheda sulla ricostituzione della pensione. Chi dimostra di avere avuto diritto alla prestazione la riottiene e incassa le somme trattenute.

Come mettersi in regola, fase per fase

Il margine di intervento dipende da quanto è avanzata la pratica, e la lettera ricevuta dice sempre a che stadio è:

Fase della procedura Margine di intervento
Comunicazione di sollecito invio della dichiarazione entro il termine indicato, senza alcuna trattenuta sui ratei
Sospensione già applicata domanda di ricostituzione entro sessanta giorni dalla sospensione, con ripristino e recupero dei ratei trattenuti
Revoca disposta domanda di ricostituzione per farsi riconoscere il diritto e verifica dei tempi della richiesta di restituzione

Il recupero delle somme e la buona fede

Chi ha incassato somme non dovute per un errore dell’INPS di norma non le restituisce. Lo prevede l’articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, letto insieme all’articolo 13, comma 1, della legge n. 412/1991: le somme pagate in base a un provvedimento definitivo viziato da un errore dell’ente sono sanate, salvo il dolo dell’interessato. È la tutela della buona fede del pensionato.

La stessa norma chiude però questa strada a chi non ha dichiarato. Se il pensionato omette di segnalare fatti che incidono sul diritto o sull’importo della pensione, e l’ente non li conosce già, le somme diventano ripetibili. Chi ignora la richiesta dell’INPS perde quindi la protezione che spetta a chi ha subito un errore altrui.

La decadenza del recupero INPS

Il recupero ha un termine. L’articolo 13, comma 2, della legge n. 412/1991 impone all’INPS di controllare ogni anno i redditi dei pensionati e di recuperare quanto pagato in eccesso entro l’anno successivo.

La Corte di cassazione, con la pronuncia n. 13818/2021, ha chiarito che il controllo va fatto nell’anno civile in cui i redditi sono conoscibili e che entro l’anno civile seguente l’Istituto deve formalizzare la richiesta di restituzione o avviare il procedimento, facendolo sapere al pensionato. Entro quel termine deve partire l’avvio del recupero; l’incasso può concludersi più avanti. Se la richiesta arriva dopo, l’Istituto è decaduto.

L’abbattimento delle pensioni ai superstiti

Sulle pensioni ai superstiti la mancata dichiarazione porta ad applicare la fascia massima di riduzione, secondo le soglie fissate dall’articolo 1, comma 41, della legge n. 335/1995 e dalla tabella F allegata:

Reddito annuo del beneficiario Riduzione della pensione
Oltre 3 volte il trattamento minimo annuo 25%
Oltre 4 volte il trattamento minimo annuo 40%
Oltre 5 volte il trattamento minimo annuo 50%

La riduzione salta quando la pensione spetta ai figli minori, studenti o inabili, da soli o insieme al coniuge. C’è poi un tetto al taglio: la Corte costituzionale, con la sentenza 30 giugno 2022, n. 162, ha dichiarato illegittimo il meccanismo dove permetteva di ridurre la pensione oltre l’ammontare dei redditi posseduti, e l’INPS ha recepito i nuovi criteri con la circolare 22 dicembre 2023, n. 108.