Chi percepisce una prestazione INPS imponibile — pensione, NASpI, indennità di malattia — e indica l’Istituto come sostituto d’imposta nel modello 730 riceve i rimborsi IRPEF da 730 direttamente nel cedolino, senza passare per l’Agenzia delle Entrate. L’INPS provvede anche alle eventuali trattenute a debito, entro i limiti delle somme in pagamento.
Chi può indicare l’INPS come sostituto d’imposta
Il rapporto di sostituzione d’imposta con l’INPS sussiste quando il contribuente percepisce una prestazione imponibile IRPEF erogata dall’Istituto nel corso dell’anno di riferimento: pensione di vecchiaia, pensione di reversibilità, assegno ordinario di invalidità, NASpI, indennità di malattia o maternità. Non è possibile indicare l’INPS come sostituto in caso di prestazioni esenti da imposta o cessate prima del mese di aprile dell’anno d’imposta. Se il rapporto di sostituzione non sussiste, l’Istituto restituisce il modello 730/4 all’Agenzia delle Entrate: il rimborso o il versamento a debito avviene in quel caso tramite i canali diretti dell’Agenzia.
Come avvengono rimborsi e trattenute sul cedolino
Una volta ricevuto il prospetto di liquidazione 730/4 dall’Agenzia delle Entrate, l’INPS effettua il conguaglio a partire dal secondo mese successivo, in genere da agosto o settembre per i pensionati che hanno presentato la dichiarazione entro maggio. Se il risultato della dichiarazione è a credito, l’importo viene accreditato nel cedolino pensione; se è a debito, viene trattenuto in rate mensili fino al mese di novembre, entro il quale la rateazione deve obbligatoriamente concludersi. Le rate sono maggiorate di un interesse mensile dello 0,33%. Se la prestazione non è sufficiente a coprire l’importo dovuto, l’INPS trattiene quanto disponibile e recupera il residuo nei mesi successivi.
Verifica online dello stato dei conguagli
Il contribuente può controllare in qualsiasi momento lo stato dei conguagli accedendo al servizio “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino” sul sito INPS o tramite l’app INPS Mobile, con credenziali SPID, CIE o CNS. Il servizio mostra l’avvenuta ricezione delle risultanze contabili, la conferma o il diniego del conguaglio e l’importo delle trattenute o dei rimborsi effettuati mensilmente. Entro il 10 ottobre è inoltre possibile trasmettere online la richiesta di annullamento o variazione della seconda rata di acconto IRPEF e cedolare secca.
Incapienza dei pagamenti e versamento con F24
Se l’INPS non riesce a completare il conguaglio — per cessazione della prestazione o perché i pagamenti in corso non sono sufficienti a coprire l’importo a debito — invia una comunicazione al contribuente con gli importi risultanti dalla dichiarazione e l’invito a provvedere autonomamente tramite modello F24. In questo caso il versamento deve avvenire entro i termini indicati nella comunicazione, per evitare l’applicazione di sanzioni e interessi.