L’articolo 39 della Costituzione italiana sancisce l’organizzazione sindacale e la contrattazione collettiva. Tale articolo prevede, inoltre, la libertà dell’organizzazione sindacale, la registrazione dei sindacati presso uffici locali o centrali e il riconoscimento della personalità giuridica. I sindacati hanno potere di rappresentanza (con atti giuridici in nome e per conto degli iscritti) e di rappresentatività (interpretando e difendendo gli interessi dei lavoratori appartenenti alla medesima categoria).
Con il termine libertà sindacale – espresso dall’articolo 39 – si intende la libertà per ciascuno di dare vita e partecipare a organizzazioni di tutela degli interessi collettivi. La libertà sindacale esercitata all’interno del luogo di lavoro vuole intendere il divieto di porre atti discriminatori da parte del datore di lavoro in ragione dell’attività sindacale dei propri dipendenti.
Tale divieto è espresso anche dall’articolo 15 dello Statuto dei Lavoratori che ritiene nullo ogni patto o atto diretto a subordinare l’occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad un’associazione sindacale, o cessi di farne parte; nonché a licenziare un lavoratore, attuando una discriminazione nell’assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari o recargli pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale o partecipazione ad uno sciopero.
A supporto di ciò, l’articolo 16 dello Statuto dei Lavoratori vieta la concessione di trattamenti economici di maggior favore aventi carattere discriminatorio.
I lavoratori hanno diritto di assentarsi dal lavoro per un periodo di ferie annue retribuite, per recuperare le energie psico-fisiche. Il periodo minimo di ferie annue è pari a quattro settimane per ogni lavoratore. Il diritto alle ferie è irrinunciabile e non può essere sostituito da indennità economiche eccetto nei casi di cessazione di rapporto di lavoro: solo in tali casi le ferie non godute vengono monetizzate e convertite in quote di retribuzione giornaliera.
La metà delle ferie deve essere fruito obbligatoriamente entro l’anno, la restante parte di ferie non godute nei successivi 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. In caso contrario il datore di lavoro è passibile di sanzioni.
Il lavoratore può richiedere le ferie in qualunque momento dell’anno. La richiesta di ferie, ancorché soggetta a valutazione del datore di lavoro in merito alle esigenze di aziendali, deve essere presentata con congruo anticipo.
L’eventuale malattia insorta durante il periodo di ferie ne interrompe il godimento e dà diritto al recupero dei giorni di ferie non godute.
Oltre alle ferie, i dipendenti hanno diritto ai permessi: un monte ore annuo di assenza retribuita volto a ridurre l’orario di lavoro. A differenza delle ferie, possono essere retribuiti in caso di mancato godimento. Un permesso può essere richiesto per qualche minuto o per diverse ore.
Fra i permessi si annoverano quelli finalizzati alla partecipazione dei lavoratori facenti parte degli organismi direttivi a riunioni delle Organizzazioni Sindacali a livello nazionale, provinciale o territoriale.
I lavoratori studenti possono fruire di permessi giornalieri retribuiti in occasione delle prove d’esame.
Parallelamente ai permessi, il lavoratore può fruire della banca ore, un meccanismo che rientra più nel concetto di flessibilità. In questo caso il lavoratore che svolge più ore di lavoro rispetto al limite contrattuale, non riceve immediatamente una retribuzione per lavoro straordinario ma piuttosto la maggiore presenza viene accantonata per essere fruita successivamente.