Dl Fare: rateizzazioni, pignoramenti e ipoteche

di Filippo Davide Martucci

Pubblicato 4 Settembre 2013
Aggiornato 9 Aprile 2018 10:13

Il Dl Fare ha cambiato la riscossione dei tributi ed il pagamento dei debiti fiscali: ecco cosa cambia in termini di rateizzazioni, pignoramenti e ipoteche.

Il D.L. 69/2013 (Decreto Fare => leggi il testo), ha tra i suoi obiettivi quello di rivedere la disciplina riguardante rateazione, pignoramenti e ipoteche, in modo da rendere il fisco più snello e più equo per i contribuenti in difficoltà.

Rateizzazioni

Uno degli interventi più interessanti sotto questo profilo riguarda il pagamento a rate delle cartelle notificate dall’agente di riscossione, proseguendo quanto disposto da Equitalia, che aveva elevato da 20 a 50 mila euro la somma utile per ottenere una dilazione automatica di pagamento, anche senza comprovare la situazione di obiettiva e temporanea difficoltà economica (leggi come pagare a rate le somme a ruolo). Il Dl Fare ha aumentato il numero massimo di rate utili per saldare il proprio debito, portandole da 72 a 120 sia in prima istanza che in proroga. Condizione necessaria per accedere al beneficio è la comprovata e grave situazione di difficoltà economica legata alla congiuntura internazionale e non dipendente dalle azioni del contribuente, che deve essere valutata dall’agente incaricato della riscossione. Ciò si realizza in presenza di due condizioni:

  • l’accertata impossibilità di pagare il credito tributario prevedendo un normale piano di rateizzazione;
  • la valutazione della solvibilità del contribuente visto il piano di rateizzazione che può essere approntato.

È possibile solo una volta, per le rateizzazioni in proroga, ottenere una dilazione ulteriore fino a non più di altre 120 rate, a patto che ci sia una terza condizione assieme alle precedenti, in base alla quale il contribuente è in grado di dimostrare il peggioramento delle proprie condizioni economiche se paragonate a quelle in cui versava nella prima istanza di dilazione, e il peggioramento non sia imputabile alle proprie responsabilità ma alla congiuntura economica. L’ottenimento della rateizzazione consente indirettamente la possibilità di partecipare a gare d’appalto. Il beneficio della dilazione decade se il contribuente non paga 8 rate anche non consecutive (il limite precedente era fissato a sole 2 rate). A causa della decadenza, il contribuente non può ottenere altre dilazioni del debito, che diviene riscuotibile in una sola rata anche ponendo in essere procedure esecutive e cautelari.

Pignoramenti

Per quanto riguarda i pignoramenti, il Dl ha escluso l’abitazione principale dai beni pignorabili. Ciò avviene se l’immobile è l’unico di proprietà del contribuente inadempiente ed è adibito ad uso abitativo per lo stesso, che vi deve risiedere anagraficamente (fanno eccezione immobili di lusso, classificati in base al D.M. del ministero dei Lavori pubblici 2 agosto 1969 e gli immobili di categoria catastale A/8 – ville e A/9 – castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici); se l’importo del credito non è superiore a 120.000 euro; se non è stata iscritta un’ipoteca e non sono decorsi almeno 6 mesi dall’iscrizione senza che sia avvenuta l’estinzione del debito. Sono stati modificati i limiti di pignorabilità, estendendo quanto previsto dall’art. 515 c.p.c. non solo a professionisti e lavoratori autonomi, ma anche ai debitori che abbiano forma societaria e tutti quelli che svolgono attività con prevalenza di capitale investito sul lavoro. Inoltre i beni strumentali all’esercizio della professione, arte o mestiere sono pignorabili solo se il valore degli altri beni non è congruo rispetto al debito, e comunque nei limiti di 1/5. La loro custodia può essere data solo al debitore, che può quindi continuare la sua attività. Il primo incanto deve avvenire dopo almeno 300 giorni dal pignoramento, che a sua volta viene annullato dopo 360 giorni passati senza che sia stato effettuato il primo incanto. Il pignoramento esattoriale estende la propria efficacia da 120 a 200 giorni. Gli stipendi, salari o altre indennitàrinvenienti da rapporto di lavoro o impiego e comunque superiori a 1.000 euro possono essere pignorati nei limiti di 1/5, così come gli emolumenti ottenuti in seguito a licenziamento o pensione. Grazie alla nuova norma non può più avvenire che uno stipendio già oggetto di pignoramento, una volta accreditato sul conto corrente venisse nuovamente pignorato con un’altra procedura, disattendendo l’obbligo fissata dalla legge di non superare 1/5. => Leggi dell’addio ai pignoramenti Equitalia

Aggio e agenti di riscossione

Altre modifiche introdotte dal D.L. impongono che, a partire dal 30 settembre 2013, l’agente di riscossione non verrà più remunerato in base all’aggio, ma attraverso il rimborso dei costi fissi di gestione derivanti dal bilancio consolidato. È necessario sottolineare anche che, se già l’art. 10, D.L. 8 aprile 2013, conv. con modif. dalla L. 6 giugno 2013, n. 64 aveva spostato il termine entro cui Equitalia non potrà più occuparsi della riscossione per gli enti locali al 31 dicembre 2013, la nuova norma ha previsto che la riduzione di competenze riguarderà anche le entrate non tributarie e ha previsto l’istituzione di un consorzio il cui compito sarà coadiuvare l’attività di riscossione dei Comuni, anche attraverso le società di Equitalia. => Decreto Fare: aggi, rate e riscossione Equitalia

Vendita beni pignorati

Per quanto riguarda la vendita dei beni pignorati, è ora possibile presentare istanza da parte del contribuente che ritenga sottostimati i propri beni, attraverso la nomina di un esperto da parte del giudice. La procedura esclude la decadenza del pignoramento nel caso in cui non vengano rispettati i termini previsti. In caso di bene invenduto al terzo incanto, l’assegnazione avviene al prezzo base del terzo incanto stesso, così come indicato dalla Corte Costituzionale nella Sentenza 281/2011 e recepito dal D.L.69/2013, mentre in precedenza si considerava quello più basso tra il prezzo base del terzo incanto e l’importo del credito esatto dall’Amministrazione finanziaria. Il contribuente può anche decidere di vendere, in caso di procedura mobiliare o immobiliare, il bene pignorato o ipotecato, ma ciò deve avvenire nei 5 giorni che precedono il primo incanto. Se la vendita non si è realizzata nei 5 giorni che precedono il primo incanto, il contribuente può vendere il bene pignorato o ipotecato entro il giorno che precede il secondo incanto. => Vai alla Guida Equitalia