Tredicesima pensione e stipendio pignorabile: in quale misura

di Noemi Ricci

Tra gli emolumenti pignorabili percepiti dal lavoratore o pensionato c'è anche la tredicesima mensilità: cosa dice la legge e quanto può essere trattenuta.

La tredicesima è pignorabile al pari della retribuzione mensile, essendo la tredicesima calcolata proprio sulla base di quest’ultima.

Questo significa che, nonostante venga versata in maniera differita a fine anno, in base alle somme maturate ogni mese dal lavoratore, alla tredicesima mensilità si applica la medesima disciplina vigente in tema di pignorabilità dello stipendio.

A porre un limite alla pignorabilità dello stipendio è il codice di procedura civile, per garantire al lavoratore l’intangibilità del cosiddetto minimo vitale.

Tale minimo vitale impignorabile previsto dalla legge è pari a:

  • tre volte l’assegno sociale in caso di somme dovute a titolo di stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di impiego accreditate sul conto bancario o postale intestato al debitore, quando l’accredito sia stato effettuato in data anteriore al pignoramento;
  • un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale aumentato della metà, quando l’accredito avviene alla data del pignoramento o successivamente.

Ad essere pignorabili sono quindi le somme eccedenti tale minimo vitale compresi gli emolumenti percepiti dal lavoratore: dunque, nella pignorabilità secondo i limiti di legge volti a garantire la sopravvivenza del debitore rientra anche la tredicesima mensilità.

Sull’importo del minimo vitale è intervenuto di recente il Governo, che a portato la soglia di impignorabilità delle pensioni a mille euro, senza tuttavia intervenire su sullo stipendio e quindi neppure sulla tredicesima. Diverso il discorso per la tredicesima pensione, che si adegua alla nuova soglia: per i pensionati, vale pertanto il nuovo limite di impignorabilità anche per la loro pensione.

La trattenuta INPS sul cedolino di dicembre 2022 con pensione e tredicesima, dunque, dipende dall’importo dell’emolumento e da quello della quota pignorata. Di norma, la quota di pensione pignorabile è pari a:

  • 1/10 se la pensione non supera 2.500 euro;
  • 1/7 se la pensione supera 2.500 euro, ma non supera 5.000 euro;
  • 1/5 se la pensione supera 5.000 euro.