Deducibilità spese di rappresentanza e pubblicità: giro di vite

di Francesca Vinciarelli

6 Agosto 2013 11:47

Le precisazioni della Cassazione, fornite con un'ordinanza, sulla deducibilità delle spese di rappresentanza e pubblicità e sulla verifica dell'inerenza.

Per determinare se le spese di rappresentanza e pubblicità siano o meno deducibili è necessario verificare la loro inerenza, ovvero l’effettiva finalità dei costi sostenuti e la loro diretta imputabilità all’esercizio. A chiarirlo è stata un’ordinanza della Corte di Cassazione (la n. 17645 del 18 luglio) che, accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ha stabilito che esiste un vizio di motivazione in una sentenza che non compia una verifica rigorosa circa l’effettiva finalità della spesa e la sua diretta imputabilità. Con l’occasione la Cassazione ha specificato le differenze tra le due tipologie di spese (confronta spese di rappresentanza e di pubblicità).

Rappresentanza o pubblicità?

Per spese di rappresentanza si intendono quelle sostenute al fine di creare, mantenere o accrescere il prestigio della società e di migliorarne l’immagine senza dar luogo ad aspettativa di incremento del processo di vendita. Per spese di pubblicità si intendono quelle che informano i consumatori dell’esistenza di beni e servizi prodotti dall’impresa, evidenziando ed esaltando le loro caratteristiche e l’idoneità a soddisfare i bisogni e hanno pertanto il fine di incrementare le vendite. Nel caso in esame l’inerenza non poteva essere provata poiché i costi portati in deduzione come spese di rappresentanza e pubblicità erano stati sostenuti non per incrementare la commercializzazione dei prodotti ma solo successivamente alla data in cui questi erano stati ceduti (leggi la Guida alle spese di rappresentanza e pubblicità). I giudici della Cassazione hanno inoltre contestato la mancata indicazione da parte della CTR del “percorso argomentativo, attraverso il quale riteneva che tali costi fossero inerenti e deducibili”, si legge nella sentenza, la quale precisa che “occorre una rigorosa verifica in fatto della effettiva finalità delle spese e della loro diretta imputabilità, che nella specie è mancata”. Per i dettagli contabili, consulta le regole sulle detrazioni fiscali degli omaggi aziendali