Sgravi fiscali per lavoratori impatriati

Risposta di Anna Fabi

Pubblicato 3 Ottobre 2017
Aggiornato 30 Dicembre 2020 10:50

Luca R. chiede:

Sono un cittadino italiano residente a Londra e iscritto all’AIRE dal 2010. Ho la possibilità di rientrare in Italia da inizio 2018 e sono a conoscenza delle modifiche e requisiti che la Legge di Bilancio 2017 (comma 150) ha apportato al dlgs 147/2015. Ciò che non mi è chiaro è se per me ha qualche rilevanza il Provvedimento (Prot. n. 64188/2017) del Direttore dell’Agenzia delle Entrate pubblicato venerdì 31 marzo 2017 per il quale – se ho capito bene – per accedere al regime fiscale previsto dal dlgs 147/2015 bisognava presentare domanda prima del maggio 2017. Potete chiarirmi se i benefici sono ancora applicabili dal 2018 nella misura del 30% per il primo anno e del 50% per i 4 anni successivi o se devo aspettare la legge di bilancio 2018 per capire cosa accadrà?

Il regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati è ancora applicabile, quindi se lei trasferisce la residenza nel 2018 potrà utilizzare l’agevolazione fiscale nell’anno in cui presenta la domanda e nei quattro successivi. In pratica, dal 2018 al 2022. Il provvedimento delle Entrate che lei cita (31 marzo scorso) non ha per lei alcuna rilevanza, perché riguarda solo lo specifico caso di coloro che hanno trasferito la residenza entro il 31 dicembre 2015. Nel caso in cui non avessero ancora presentato domanda, le entrate hanno previsto la possibilità di presentare l’istanza entro il 2 maggio 2017.

=> Impatriati, agevolazioni dal 2017

Visto che, come mi pare di capire, lei ha intenzione di rientrare in Italia nel 2018, il riferimento di prassi che la riguarda è la circolare delle Entrate 17/2017, del successivo 23 maggio, che contiene tutte le indicazione relative all’applicazione del regime agevolativo. Molto in sintesi, dal 2017 è sempre pari al 50%.

Quindi, applicandola nel 2018, potrà dimezzare la base imponibile per i cinque anni sopra indicati (2018-2022). L’abbattimento del 30% riguarda sole le annualità 2015 e 2016. Le ricordo che il requisito fondamentale per poter usufruire dell’agevolazione è lo spostamento della residenza in Italia, dopo almeno cinque anni di residenza in uno stato estero.

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