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Regime dei Minimi 2012: la mera prosecuzione dell’attività

di Noemi Ricci

Pubblicato 13 Gennaio 2012
Aggiornato 10 Novembre 2014 11:42

Regime dei Minimi 2012: come capire se la nuova attività costituisce mera prosecuzione della precedente e se si diventa ex-minimi, o se si rientra ancora nel regime fiscale agevolato.

Con l’entrata in vigore della riforma del regime dei minimi nel 2012 si sono moltiplicati i dubbi degli imprenditori che sono entrati a far parte della folta schiera degli ex-minimi, nonché tra i meno numerosi e più fortunati nuovi minimi, che potranno godere delle agevolazioni introdotte dall’articolo 27 del Dl 98/11: tra i principali quesiti, quelli legati alle regole per stabilire se la nuova attività costituisca o meno una “mera prosecuzione” della precedente, soprattutto per le attività svolte in qualità di lavoratore dipendente per la stessa azienda.

Tra i requisiti per rientrare nel Regime dei Minimi esiste infatti il vincolo che la nuova attività del contribuente non costituisca mera prosecuzione di quella precedentemente svolta.

Cosa è la “mera prosecuzione”

Una vecchia circolare (n. 8 del 26 gennaio 2001) chiarisce che per mera prosecuzione si intende l’attività di impresa o professionale che utilizza gli stessi beni strumentali dell’ex datore di lavoro, negli stessi luoghi e verso gli stessi clienti. Ma vediamo di chiarire caso per caso.

La prestazione occasionale non esclude dai minimi

Un dubbio frequente tra i titolari di partita IVA consiste nel sapere se l’aver effettuato una prestazione occasionale nella medesima azienda divenuta cliente in seguito all’apertura della partita IVA possa o meno precludere l’accesso al nuovo regime dei minimi.

La risposta è che la prestazione occasionale non costituisce prosecuzione dell’attività svolta in precedenza e che le attività in regime ordinario/semplificato nel periodo 2008/2011 non costituiscono un ostacolo all’accesso al regime dei minimi.

Rapporti di lavoro interrotti

Stesso discorso per i rapporti di lavoro interrotti e poi ripresi a distanza di un rilevante intervallo di tempo tra gli stessi soggetti.

Non c’è mera prosecuzione neanche se il rapporto di lavoro dipendente si è interrotto per cause indipendenti dalla propria volontà, se dimostrabili. Pertanto, in caso di licenziamento, si può accedere al nuovo regime dei minimi.

Coesistenza di lavoro autonomo e dipendente

Può usufruire delle agevolazioni concesse ai contribuenti minimi anche il lavoratore autonomo che inizia un’attività del tutto simile a quella eseguita come lavoratore dipendente, a patto però che il contratto di lavoro risulti ancora in essere. La coesistenza del lavoro autonomo con quello dipendente elimina l’ipotesi di mera prosecuzione.