Legge 104 e trasferimento sede

Risposta di Anna Fabi

Pubblicato 3 Gennaio 2018
Aggiornato 22 Febbraio 2019 12:48

Antonino G. chiede:

Desideravo chiarimenti sulla legge 104 per motivi di servizio. Sono insegnante e vorrei sapere se posso ottenere l’avvicinamento per assistere mio padre.

Il trasferimento della sede di lavoro, con avvicinamento al domicilio della persona da assistere, è un diritto del lavoratore stabilito dall’art.33, comma 5 della Legge 104/1992. E’ importante precisare subito, però, che non si tratta di un diritto assoluto; la norma infatti recita:

“il lavoratore …. omissis ….. ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere ….”.

Ciò significa che la domanda può essere respinta, ma solo in presenza di circostanze oggettive impeditive, come ad esempio la mancanza di un posto corrispondente nella dotazione organica di sede. Non sono certamente ammissibili valutazioni discrezionali o di opportunità da parte dell’amministrazione.

Perché sia esercitabile il diritto in questione è necessario che il familiare da assistere sia in possesso della certificazione di portatore di handicap in condizioni di gravità (art.3, comma 3 della Legge 104/1992) e non sia ricoverato a tempo pieno. Il lavoratore che lo assiste dovrà invece essere in possesso dei medesimi requisiti previsti per fruire dei permessi sanciti dall’art.33, comma 3 della Legge 104/1992.

Le modalità per presentare l’istanza all’amministrazione di appartenenza sono ben specificate nella circolare n.13/2010 del Dipartimento della funzione pubblica (paragrafo 7), facilmente reperibile in internet. Questa disciplina è applicabile tanto al lavoratore del settore pubblico quanto a quello del settore privato.

Michele Bolpagni – Consulente del lavoro

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