Bando Efficienza Energetica: le nuove FAQ del Ministero

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 24 Settembre 2014
Aggiornato 1 Ottobre 2014 09:28

Le nuove risposte del MiSE alle FAQ sul Bando Efficienza Energetica nelle regioni convergenza.

Nuove risposte da parte del Ministero dello Sviluppo Economico con riferimento al Bando “Investimenti per l’efficienza energetica nelle regioni convergenza” (D.M. del 5 dicembre 2013, pubblicato nella G.U. n. 54 del 6 marzo 2014). Il MiSE ha pubblicato sulla pagina delle FAQ chiarimenti sulle procedure di erogazione delle agevolazioni e di comunicazione degli ordini di acquisto, sulle variazioni del programma di investimento e del fornitore.

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Procedura comunicazione ordini di acquisto

Con riferimento alla trasmissione degli ordini di acquisto e delle conferme d’ordine relative ai beni, lavori e servizi previsti dal programma di investimento riportato nel provvedimento di concessione delle agevolazioni da parte dell’impresa beneficiaria, il MiSE chiarisce che queste non possono avvenire in momenti separati. Tale trasmissione, ricorda il Ministero, deve essere effettuata entro il termine di 90 giorni dalla ricezione dell’ordine (art. 3, comma 2 del Decreto direttoriale 19 marzo 2014), pena la perdita del diritto di ricevere le agevolazioni.

Variazione del programma di investimento

Eventuali variazioni del programma di investimento sono consentite in relazione a beni, lavori e servizi tecnologicamente affini, ovvero interventi la cui natura sia assimilabile a quella dell’intervento originariamente previsto ed approvato ma le cui caratteristiche tecniche e/o di funzionamento siano diverse dal precedente. Perché la variazione venga approvata è necessario che la richiesta di variazione viene accompagnata da una nuova perizia giurata redatta da un tecnico qualificato secondo lo schema di cui all’allegato 11 del Decreto direttoriale 29 maggio 2014 (art. 5, comma 4 del Decreto stesso). Variazioni possono essere approvate inoltre dal MiSE laddove la circostanza che ne abbia richiesto la variazione sia da ascriversi a cause non imputabili all’impresa (es. causa di forza maggiore, impedimenti di carattere autorizzativo). Richieste di questo tipo possono essere effettuate anche successivamente alla comunicazione degli ordini di acquisto eseguita a norma dell’art. 3, comma 2 del Decreto direttoriale 19 marzo 2014. In entrambi i casi, l’impresa potrà trasmettere gli ordini di acquisto e le conferme d’ordine relative ai nuovi interventi oggetto della richiesta di variazione del programma di investimento solo dopo aver ottenuto l’approvazione da parte del Ministero.

Variazione di un fornitore e/o dell’importo di una fornitura

La variazione di un fornitore intervenuta successivamente alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni non viene considerata variazione del programma di investimento, e dunque non deve essere sottoposta ad autorizzazione preventiva del Ministero, nel caso in cui essa non comporti la variazione della natura dell’intervento finanziato e non impatti sulla complessiva efficacia del programma di investimento di conseguire gli obiettivi di risparmio energetico dichiarati nella perizia giurata originaria allegata alla domanda di accesso alle agevolazioni. Stesso discorso per l’importo di una fornitura, se questo risulta superiore a quello indicato nel piano di investimento approvato sarà considerato ammissibile fino a concorrenza del massimale indicato nel provvedimento di concessione delle agevolazioni.

Regime d’aiuto

Alle agevolazioni concedibili ai sensi dell’art. 7 del decreto ministeriale 5 dicembre 2013 viene applicato il regime d’aiuto a finalità regionale ai sensi dell’art. 13 del Reg. n. 800/2008, secondo le intensità previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, la cui validità è stata prorogata dalla Commissione Europea, con comunicazione C (2013) 7178 del 25 ottobre 2013, sino al 30 giugno 2014. Nel caso in cui entro tale data le agevolazioni non fossero state ancora concesse e la nuova Carta non fosse stata approvata, verrà applicato il Regolamento (CE) n.1998/2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”) e successive modifiche e integrazioni, o i regolamenti sostitutivi del predetto Reg. (CE) n. 1998/2006.

 Fonte: MiSE