La valutazione del pubblico dipendente nella Riforma Brunetta

di Roberto Grementieri

18 Marzo 2010 09:00

Il decreto attuativo della legge n. 15/2009, il n. 150 del 27 ottobre, è un provvedimento di grande rilevanza, destinato a segnare, perlomeno nella speranza degli autori, un punto di svolta nella storia della Pubblica Amministrazione

Il decreto attuativo della legge n. 15/2009, il n. 150 del 27 ottobre 2009, è un provvedimento di grande rilevanza, destinato a segnare, perlomeno nella speranza degli autori, un punto di svolta nella storia della Pubblica Amministrazione. I suoi contenuti possono essere oggetto di vari giudizi, così come il taglio che si è voluto dare ad esso e le modalità con le quali è stato presentato; il provvedimento, infatti, è stato varato in tempi brevi: il disegno di legge originario è stato approvato dal Consiglio dei ministri poche settimane dopo l’insediamento dell’attuale Governo e si caratterizza per una complessa ed articolata riforma che interviene su diversi nodi nevralgici della Pubblica Amministrazione.

Uno dei temi di maggior rilievo è la valutazione del dipendente pubblico. La disciplina introdotta dalla riforma in oggetto riguarda tutti i dipendenti pubblici, con esclusione dei cosidetti non contrattualizzati, ovvero del personale a cui non si applica il d. lgs. n. 165/2001: ad esempio, le forze di polizia, i dipendenti della categoria prefettizia, i magistrati, i docenti universitari, ect. La valutazione deve essere effettuta attraverso il concetto di performance. Con questa espressione si vuole indicare la programmazione di specifici obiettivi dei singoli uffici, dei dirigenti e del personale.

La fase di programmazione parte con un primo momento nel quale vengono predisposti ed assegnati gli obiettivi, i quali vengono collegati alle risorse economiche a disposizione. Successivamente si avrà una valutazione intermendia della performance, dove verranno adottatti gli eventuali correttivi necessari. La valutazione deve ovviamente basarsi sugli obiettivi e indicatori contenuti nella programmazione triennale (nell’esperienza odierna la programmazione ha generalmente una cadenza annuale). La scelta di ampliare ad un triennio l’arco temporale di realizzazione degli obiettivi risponde alla logica di rafforzare il ruolo della programmazione.

Essa vuole anche dare una maggiore stabilità alle scelte politico-amministrative compiute dalle singole amministrazioni, in coerenza con il grado di stabilità dei loro organismi direttivi. Le caratteristiche che devono avere gli obiettivi posti al centro della valutazione e della programmazione sono così indicati dal decreto legislativo:

  1. rilevanti e pertinenti: il rapporto deve essere stabilito rispetto ai bisogni della collettività, le priorità politiche e le strategie dell’amministrazione;
  2. specifici e misurabili: gli obiettivi devono essere riferiti elementi concreti e non ad una caratteristica generale e generica, cioè non devono avere un carattere indefinito;
  3. determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi: altre parole, gli obiettivi devono produrre effetti positivi sulle attività svolte. Per la fissazione degli obiettivi occorre avere ben chiaro il risultato tangibile che si vuole ottenere;
  4. avere un arco temporale determinato: l’obiettivo deve avere un periodo (congruo) per la sua realizzazione ovvero un termine per il suo raggiungimento;
  5. commisurati a standard definiti a livello nazionale ed internazionale, nonché a comparazioni con altre amministrazioni omologhe: siamo in presenza di un elemento di novità in quanto si vuole superare l’autoreferenzialità della Pubblica Amministrazione, in favore di una esterna che potrà essere effettuata con standard definiti a livello nazionale o internazionale;
  6. confrontabili con le tendenze almeno del triennio precedente: nella definizione degli obiettivi deve tener conto delle performance che l’ente ha conosciuto negli ultimi anni, in modo che gli obiettivi siano connessi ad esse ed intervengano a migliorare le tendenze che si sono effettivamente manifestate;
  7. essere correlati alla qualità e alla quantità delle risorse disponibili: la correlazione non è effettuata esclusivamente con le risorse finanziarie, ma con tutte le varie tipologie, quindi anche con il personale, la dotazione strumentale, ect.