Assicurazioni: stretta sulla ritenuta per le provvigioni degli agenti

di Teresa Barone

11 Novembre 2025 12:32

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La stabile organizzazione italiana di un’assicurazione estera ricopre il ruolo di sostituto d’imposta per i redditi corrisposti nel territorio nazionale.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione della ritenuta d’acconto sulle provvigioni corrisposte da una stabile organizzazione italiana di una compagnia assicurativa estera.

Con la risposta n. 286/2025 del 5 novembre, infatti, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche la stabile organizzazione in Italia di una compagnia assicurativa estera svolge il ruolo di sostituto di imposta, per quanto riguarda le provvigioni dovute gli agenti e broker che operano sul mercato italiano.

Come sottolinea la risposta dell’AdE, inoltre, il trasferimento dei premi al netto delle provvigioni da parte dei corrispondenti locali alla stabile organizzazione, ma anche il successivo pagamento ai broker accreditati, identificano il momento del pagamento delle provvigioni.

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Viene anche precisato che agli agenti di assicurazione, per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione e ai mediatori, non si applica il regime di esonero dall’obbligo della ritenuta previsto dalla Legge di Bilancio 2024 per alcune categorie come le agenzie di viaggio, i rivenditori di biglietti di trasporto, le banche, le società finanziarie, i mediatori marittimi e aerei.