Il datore di lavoro non può obbligare i dipendenti a lavorare nei giorni festivi infrasettimanali: la Corte di Cassazione, confermando due sentenza precedente, dà ragione alla lavoratrice ingiustamente multata dall’azienda per non essersi presentata sul posto di lavoro il 6 gennaio 2014.
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Con la sentenza n. 16592/2015, infatti, viene messo nero su bianco il diritto del dipendente di accordarsi liberamente con il datore di lavoro per stabilire se lavorare anche nelle ricorrenze festive che cadono in mezzo alla settimana, siano esse festività religiose o civili. Una scelta che prescinde dai CCNL e da qualsiasi esigenza aziendale, non riguardando tuttavia le strutture sanitarie pubbliche o private.
«L’importanza di questa sentenza – ha sottolineato afferma Barbara Grazioli, responsabile Ufficio vertenze CGIL Vercelli Valsesia – risiede nel principio secondo il quale il lavoro festivo infrasettimanale non può essere imposto dall’azienda senza il consenso del lavoratore e nel riconoscere che il riposo per le festività, così come il riposo domenicale, non hanno una semplice funzione di ristoro bensì di un’importante fruizione di tempo libero qualificato. I tempi di conciliazione tra casa, lavoro e famiglia – che caratterizzano e scandiscono la quotidianità soprattutto delle donne lavoratrici – hanno un valore assoluto che necessariamente deve essere sottratto da quella logica di ‘consumo’ che permea la nostra attuale società.»