Cumulo professionisti solo per pochi

Risposta di Barbara Weisz

2 Maggio 2018 08:48

Silvano chiede:

Sono geometra con 30 anni di versamenti alla Cassa (fino al 2002) e successivi 13 anni all’INPS. Ho 71 anni e volevo fare il cumulo ma dovrei avere minimo 35 anni e, per i 5 mancanti, dovrei pagare 15.000 euro. Come funziona allora la nuova legge?

 

Non capisco in base a quale normativa lei ritenga di dover avere 35 anni di contributi alla Cassa geometri per esercitare il cumulo. In realtà, questo istituto serve proprio ad andare incontro ad esigenze come la sua, ovvero ad assicurare un’unica pensione a coloro che hanno versamenti a diversi enti previdenziali, senza aver conseguito un diritto autonomo a pensione in nessuna di queste. Quindi, lei può andare in pensione esercitando il cumulo dei contributi, che le consente gratuitamente di sommare i 30 anni versati alla Cassa geometri con i 13 anni di INPS. In questo nodo, lei ha 43 anni di contributi, che le consentono di andare in pensione anticipata.

Fra l’altro, avendo lei 71 anni, ha anche  diritto alla pensione di vecchiaia. Tuttavia, in base al regolamento della Cassa geometri, lei accaderebbe alla pensione di vecchiaia contributiva, esercitando il cumulo. Ma si tratta di un elemento da verificare, chiedendo direttamente al suo ente previdenziale.

Mi spiego meglio: il regolamento della Cipag (la cassa previdenziale geometri prevede che la pensione di vecchiaia retributiva si raggiunga con 69 anni e sei mesi anni di età (70 anni dal 2019), in presenza di almeno 34 anni di contributi (35 dal 2019). Effettivamente, in questo caso è possibile che i contributi debbano essere interamente versati alla cassa geometri, mentre quelli INPS, che lei può sommare utilizzando il cumulo, forse non vengono valorizzati ai fini del calcolo retributivo della pensione. Ma certamente lei ha diritto alla pensione di vecchiaia contributiva, oppure a quella anticipata.

Le consiglio di fare bene i calcoli per verificare quale ipotesi le convenga maggiormente. Valuti anche la possibilità della ricongiunzione, che è onerosa (quindi comporterebbe da parte sua il pagamento di una somma che sostanzialmente copre l’armonizzazione delle regole dei diversi enti previdenziali), ma che consente il trasferimento dei contributi a un’unica gestione, che a quel punto liquida la pensione in base alle proprie regole (per cui, lei manterrebbe il calcolo retributivo della pensione).

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Risposta di Barbara Weisz