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SOA e appalti: le nuove sanzioni per violazioni al Codice

di Noemi Ricci

Pubblicato 1 Aprile 2011
Aggiornato 24 Giugno 2013 12:03

L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici chiarisce i termini d'applicazione del nuovo Codice in merito alle sanzioni amministrative.

L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ha diffuso in data 15 marzo 2011 la determinazione n. 1 che chiarisce i termini per l’applicazione delle sanzioni amministrative alle SOA (Società Organismo di Attestazione) previste dal nuovo Regolamento del Codice dei contratti pubblici (Dpr 207/2010), che entrerà in vigore dall’8 giugno 2011.

Le sanzioni si applicheranno solo per comportamenti per i quali erano già previste sanzioni nel Codice o nel vecchio Dpr 34/2000, che resterà in vigore fino all’avvio del nuovo.

Perché le nuove indicazioni dell’Autorità abbiano valore è necessario attendere 15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

In particolare, la determinazione si riferisce alle nuove sanzionatorie intermedie che prevedono la sospensione dell’attività, e alle sanzioni pecuniarie provvisoriamente interdittive (sospensione dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di attestazione) e definitivamente interdittive (decadenza dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di attestazione).

Si precisa poi che l’articolo 73 del dpr 207 è già entrato in vigore il 25 dicembre 2010 e che «se è vero che le sanzioni sono entrate in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del Regolamento sulla Gazzetta Ufficiale, è altresì vero che esse si riferiscono, in parte, a fattispecie normative destinate ad avere effetto solo decorsi 180 giorni da tale pubblicazione».

Dunque, le sanzioni previste dall’articolo 73 sono «applicabili anticipatamente rispetto al restante corpo del Regolamento solo nella misura in cui si riferiscano a violazioni di obblighi e doveri comportamentali delle SOA già previsti nel Codice o nel previgente regolamento per il sistema di qualificazione di cui al dpr 34/2000 che resta applicabile fino all’entrata in vigore del dpr 5 ottobre 2010, n. 207».

L’altra precisazione importante riguarda il requisito dell’«indipendenza di giudizio», che deve essere inteso in un’accezione ampia ed è riferibile a tutti i «conflitti che possano menomare l’indipendenza delle SOA» al fine di «garantire il principio costituzionale di buon andamento dell’amministrazione, essendo le SOA soggetti privati che svolgono una pubblica funzione».

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