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Contratto a progetto: meglio saperne di più

di Anna Fabi

Pubblicato 25 Agosto 2008
Aggiornato 26 Settembre 2018 12:08

Un'analisi della tipologia di contratto a progetto, una forma di assunzione sempre più utilizzata dalle aziende contemporanee, della quale è giusto sapere qualcosa di più

Il contratto a progetto dei co.co.pro è una tipologia contrattuale introdotta negli ultimi anni all’interno del panorama professionale. Infatti, la nascita di questo tipo di assunzione ha rappresentato il risultato di una precedente esigenza amministrativa: rendere meno interpretabile il concetto di “collaborazioni coordinate e continuative”.

Il contratto a progetto nasce, precisamente, nel 2003, per mezzo del Decreto Legislativo 276 e, da non molto tempo, si sta diffondendo all’interno di gran parte delle aziende. Ma cos’è questo contratto a progetto? Com’è regolato?

Questa categoria contrattuale, analizzata in maniera precisa nell’articolo 409 del c.p.c , è direttamente legata, come dice il nome stesso, ad un progetto o ad un programma di lavoro, per il quale il collaboratore viene assunto e retribuito dall’azienda.

A differenza, però, degli altri lavoratori, coloro i quali sono assunti mediante contratto a progetto, sono intesi come lavoratori totalmente autonomi, il cui lavoro è svolto solamente in funzione del risultato finale e del coordinamento tra committente (l’azienda) e lavoratore.

A differenza di quanto accadeva con i normali contratti collaborativi, il contratto a progetto prevede obbligatoriamente la forma scritta, ed al suo interno deve esprimere chiaramente i seguenti punti:

    • la durata, la quale viene decisa nella trattativa tra azienda e collaboratore e, pertanto, non è regolata in maniera rigida dalla legge; dalla fissazione della durata, ne deriva che il collaboratore è tenuto, per tutto il tempo fissato, a corrispondere la propria prestazione professionale nei confronti del committente, tenendo presente che sono ammesse reiterazioni o proroghe nei confronti del termine fissato;
    • il progetto, il programma o la fase produttiva alla quale il collaboratore si dedicherà a seguito dell’assunzione;
    • la retribuzione spettante al collaboratore, accompagnata dalla metodologia per il calcolo di essa, adottata dall’azienda. Anche questo punto, così come la durata, è oggetto di trattativa diretta tra il collaboratore e l’azienda;
    • le eventuali misure di sicurezza e per la salute, fissate dalla legge, a seconda del tipo di collaborazione.

Quanto detto fino ad ora esplica, però, la sola forma contrattuale di questo tipo di assunzione. Infatti, al generarsi della relazione professionale, il collaboratore ha diritto ad una serie di diritti e tutele da parte dell’azienda, che meritano particolare attenzione. Infatti, alla già citata retribuzione, intesa come compenso proporzionato al genere e alla mole di lavoro da svolgere, i lavoratori a progetto hanno a loro favore la cosiddetta “Non Esclusività”. Ciò vuol dire che essi possono offrire prestazioni professionali per più committenti; questo fattore, in ogni caso, può essere ovviato dall’azienda mediante l’inserimento, nel contratto, di una clausola che fissi l’esclusività della prestazione. Altro diritto, molto importante, a favore del lavoratore, è costituito dal fattore inventivo. In parole povere, qualsiasi invenzione nata all’interno della collaborazione, va riconosciuta al collaboratore come sua opera d’ingegno.

In aggiunta a quanto detto fino ad ora, vanno introdotti tre casi in cui il dipendente è esente dallo svolgimento dell’attività: malattia, infortunio e gravidanza. In tutti questi casi, il contratto subisce una sospensione che prevede la mancata erogazione del corrispettivo pattuito; inoltre, solamente nell’eventualità di una gravidanza, la legge ammette una proroga del contratto pari a 180 giorni. Sotto l’aspetto contributivo, come tutti i lavoratori, i dipendenti a progetto devono essere regolarmente iscritti alla Gestione separata dell’INPS, alla quale andranno quindi versati i corrispettivi contributi.
Solamente nel caso in cui la collaborazione sia occasionale – e quindi non coordinata e continuativa – «l’obbligo di iscrizione sussiste se l’attività svolta non rientra nell’oggetto dell’attività professionale esercitata abitualmente, o rientra nell’oggetto di una professione non dotata di specifico ente di previdenza, o non rientra nell’oggetto di alcuna arte o professione e se il relativo reddito prodotto supera gli Euro 5.000,00 annui».

Ultima nota sull’argomento, è costituita da un piccolo accorgimento: il contratto a progetto, come detto in precedenza, ha una sua precisa durata e, di conseguenza, una sua scadenza. Al termine di quest’ultima, cesserà ogni rapporto professionale con l’azienda. Da ciò si evince, quindi, che non è possibile stipulare un contratto a progetto a tempo indeterminato.
In ogni caso, sono sempre più frequenti le aziende che, soddisfatte del buon esito del progetto, propongono ai collaboratori dei contratti senza limitazioni temporali. Bisogna fare però attenzione che un’assunzione collaborativa non sia solo il pretesto per valorizzare meno, sotto l’aspetto economico, il lavoro.