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E-commerce: aspetti fiscali delle vendite su Internet

di Nicola Santangelo

Pubblicato 25 Novembre 2009
Aggiornato 12 Febbraio 2018 19:33

Sono molte le imprese che scelgono Internet per la promozione del proprio marketing poiché si rivela uno strumento utile e flessibile grazie, fra l’altro, alla sua interattività .
Se ne deduce che il Web risulta essere una fonte di vantaggi e opportunità , una soluzione che alimenta, parallelamente al commercio tradizionale, un mercato innovativo che agevola l’incontro della domanda e dell'offerta.

Realizzare uno store virtuale per la promozione del commercio elettronico è ormai semplice grazie anche alla diffusione di CMS low cost che permettono, anche ai non programmatori, di sviluppare un sito Web dedicato alla vendita on line.

Le imprese che intendono operare con il commercio elettronico devono rispettare le regole dettate dal Fisco. L'articolo 35 del DPR 633/72 prevede che le imprese che intendono svolgere attività  di commercio elettronico devono comunicare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione di inizio attività  dalla quale deve risultare, fra le altre informazioni, anche l’indirizzo del sito Web e i dati identificativi dell’internet service provider.

Nel commercio elettronico si annoverano due diverse fattispecie: il business to consumer (B2B) e il business to business (B2B). La prima tipologia di e-commerce è rivolta prevalentemente ai privati, la seconda, invece, racchiude le vendite alle imprese. In entrambi i casi, come dettato dall'articolo 21 del DPR 633/72, su richiesta del cliente deve essere emessa fattura.

La vendita online, nella forma del business to consumer è inquadrata come vendita per corrispondenza e, per questo, è escluso l’obbligo della certificazione fiscale, dell'emissione della fattura e del documento di trasporto. Resta, invece, obbligatoria la registrazione dei corrispettivi.

Con la risoluzione 274/E, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che è necessario mantenere traccia dell’operazione qualora la merce venga restituita. In tal caso matura l’obbligo del venditore on line di conservare la documentazione dalla quale si evincono le generalità  dell’acquirente, il prezzo rimborsato, il codice dell'articolo acquistato e di quello reso. È, infine, necessario che le scritture di magazzino evidenzino il movimento del bene ceduto e restituito.

Due diverse tipologie di e-commerce compongono le vendite on line: l’e-commerce indiretto si ha quando un bene viene ordinato per via elettronica ma la consegna avverrà  attraverso i canali tradizionali mentre l’e-commerce diretto si ha quando anche la consegna avverrà  per via telematica: vendita di software, libri elettronici, musica, film e comunque tutti i servizi offerti tramite Internet.

L'offerta di servizi web ha sdoganato i rapporti tra imprese di diversi stati. Poiché la normativa di regolamentazione dell'IVA era rivolta al commercio di beni e servizi attraverso il canale tradizionale, è risultata inadeguata nella gestione del commercio elettronico. Con la direttiva comunitaria sul commercio elettronico (n. 38 del 7 maggio 2002) è stato introdotto un regime che regola i rapporti tra un operatore commerciale non comunitario e il cliente residente o comunque domiciliato nella Comunità  Europea.