Verbal ordering e attivazione servizi: registrazioni trasparenti

di Roberto Grementieri

Pubblicato 4 Novembre 2009
Aggiornato 12 Febbraio 2018 19:33

La registrazione telefonica che comporta l’attivazione di un nuovo servizio commerciale deve essere resa disponibile all’interessato che ne faccia richiesta: non è sufficiente che l’azienda gli fornisca la trascrizione dei contenuti della conversazione.

Lo ha stabilito il Garante della Privacy accogliendo il ricorso di un consumatore che contestava l’attivazione di un contratto da parte di un gestore telefonico attraverso la prassi del verbal ordering, ovvero la chiamata con la quale avrebbe aderito ad una proposta commerciale.

Il ricorrente aveva chiesto alla società  telefonica una copia della registrazione del colloquio e il gestore aveva fornito all’interessato solo una sintesi scritta dei contenuti di quella telefonata. Insoddisfatto del riscontro ottenuto l’utente si era rivolto all’Autorità .

Nel dare ragione al ricorrente, il Garante ha precisato che anche suoni e immagini costituiscono dati personali rispetto ai quali gli interessati possono far valere i diritti loro riconosciuti dalla normativa in materia di privacy.

Il diritto di accesso ai dati personali contenuti nel verbal ordering non può, dunque, ritenersi pienamente soddisfatto dalla trasposizione fornita dall’azienda, in quanto solo la registrazione consente di accedere al dato vocale.
L’Autorità  ha quindi ordinato al gestore di mettere a disposizione del ricorrente la registrazione del colloquio telefonico.

“Tutelare i propri diritti – ha dichiarato il relatore Giuseppe Fortunato – significa anche essere garantito rispetto alle proprie parole dette che restano proprie anche se in possesso altrui”.

Il principio enunciato dal Garante non è solo applicabile nel caso in cui il rapporto intercorra tra Compagnia telefonica e consumatore, ma anche nel caso in cui parte del contratto sia un libero professionista o Pmi.

Da oggi, dunque, anche le piccole e medie aziende avranno uno strumento nuovo ed efficace per tutelare i propri diritti sia nei confronti delle compagnie telefoniche sia nei confronti dei propri dipendenti/collaboratori che, seppur sprovvisti dei poteri di rappresentanza necessari, hanno sottoscritto servizi telefonici.
Il testo integrale del provvedimento pronunciato dal Garante è raggiungibile al seguente link.