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Vendite online? L’acquirente può esercitare il diritto di recesso…

di Sonia Ferretti

Pubblicato 3 Luglio 2009
Aggiornato 12 Febbraio 2018 19:33

Anche in caso di vendite online, le imprese che di cimentano in questo business devono tenere a mente che esiste una tutela minima offerta dalla Legge agli acquirenti telematici in qualità  di consumatori, regolamentata dal Codice del Consumo (decreto legislativo n. 206/2005). L’acquirente, infatti, può restituire il bene ed usufruire di un rimborso.

Anche i contratti online – stipulati tra professionista e consumatore senza presenza fisica e simultanea – sono infatti disciplinati dal Codice del consumo.

Questo perché il venditore di un bene o il fornitore di un servizio può conferire tale diritto anche a un professionista. Per professionista si intende la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività  imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale – o un suo intermediario.

Il venditore ha nei riguardi del consumatore (la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività  imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta) degli obblighi di informazione (art. 51, comma 1, Codice del consumo) come l’esistenza del diritto di recesso o l’esclusione dello stesso, le modalità  di pagamento e spedizione oppure della prestazione del servizio.

Nel caso di commercio elettronico il venditore dovrà  uniformarsi anche agli obblighi normativi del decreto legislativo 70/2003.

In linea generale, l’acquirente (il consumatore) può recedere senza alcuna penalità  e senza specificarne il motivo, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento del bene o dal giorno della conclusione del contratto di fornitura di un servizio – fatte salve alcune eccezioni – con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione può essere altresì inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex, posta elettronica o fax: entro le quarantotto ore successive, facendole però ugualmente seguire lettera raccomandata con avviso di ricevimento per confermare la suddetta comunicazione.

Attenzione: il legislatore ha precisato che l’avviso di ricevimento non è condizione essenziale per provare l’esercizio del diritto di recesso.

Il consumatore può, semplicemente, restituire la merce ricevuta entro dieci giorni lavorativi, senza inviare alcuna comunicazione, solo se ciò è espressamente previsto nell’offerta o nell’informazione concernente il diritto di recesso (ossia, se il venditore o il fornitore ha esplicitamente previsto tale modalità ).

Il termine per la restituzione del bene non può essere inferiore a dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento e per la data di restituzione fa fede l’accettazione dell’ufficio postale o dello spedizioniere. La merce deve essere restituita in normale stato di conservazione.

Il diritto di recesso non può essere esercitato in alcuni casi:

  • fornitura di generi alimentari, di bevande o di altri beni per uso domestico di consumo corrente forniti al domicilio del consumatore, al suo luogo di residenza o al suo luogo di lavoro, da distributori che effettuano giri frequenti e regolari;
  • fornitura di servizi relativi all’alloggio, ai trasporti, alla ristorazione, al tempo libero, se al momento della conclusione del contratto il professionista si impegna a fornire tali prestazioni ad una data determinata o in un periodo prestabilito;
  • fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata, con l’accordo del consumatore, prima della scadenza del termine previsto per l’esercizio del diritto di recesso;
  • fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni dei tassi del mercato finanziario che il professionista non è in grado di controllare;
  • fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati o che, per loro natura, non possono essere rispediti o rischiano di deteriorarsi o alterarsi rapidamente;
  • fornitura di prodotti audiovisivi o di software informatici sigillati, aperti dal consumatore;
  • fornitura di giornali, periodici e riviste;
  • servizi di scommesse e lotterie.

Il rimborso da parte del venditore deve avvenire gratuitamente entro trenta giorni.

In quanto alle sanzioni, se il professionista:

  • ostacola l’esercizio del diritto di recesso oppure fornisce informazione incompleta o errata o comunque non conforme sul diritto di recesso da parte del consumatore;
    e/o;
  • non rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente pagate,

è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3mila euro a 18mila euro. Tali limiti sono raddoppiati nei casi di particolare gravità  o di recidiva.

In caso di controversia, la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio italiano.