Tratta del regime fiscale delle spese di telefonia fissa, mobile e trasmissione dati, la norma di comportamento numero 175 pubblicata dall’Associazione italiana dottori commercialisti.
Per quanto concerne la deducibilità delle spese d’utilizzo dei terminali, per la comunicazione elettronica di dati, essa vale al 100% nel caso in cui le spese riguardino integralmente beni e servizi di trasmissione che non possano, nemmeno potenzialmente, essere utilizzati in modo promiscuo per natura o destinazione degli stessi.
Ossia, se i costi sostenuti per servizi tlc sono esclusivamente per motivi di lavoro – senza la possibilità neppure teorica di un uso diverso – allora si possono dedurre in toto.
La finanziaria 2007 (legge 296/06), in realtà, ha modificato solo la percentuale di deducibilità delle spese per la telefonia mobile portandola dal 50% all’80% e ha incluso tutte le spese per le apparecchiature e terminali utilizzati per servizi di comunicazione elettronica: ammortamenti, canoni, spese d’impiego e manutenzione.
Il tutto, però, solo se non sussista la possibilità, anche solo potenziale, che tali apparecchi vengano utilizzati per scopi non aziendali.
Tuttavia, per le reti dedicate, la normativa prevede che la deducibilità totale, in quanto sistemi unicamente ad uso professionale: lo chiarisce l’intervento dell’Associazione italiana dottori commercialisti.
La norma 175, infatti, è finalizzata a favorire, o quanto meno a non penalizzare, le imprese meritevoli di aver sviluppato tecnologie più avanzate: in questo senso la deducibilità da applicare è totale
per le spese d’utilizzo dei terminali per la comunicazione elettronica di dati in ufficio.