Categorie protette con diritto all’assunzione: quando il diritto è ereditario

Risposta di Barbara Weisz

Pubblicato 25 Luglio 2023
Aggiornato 12 Ottobre 2023 12:09

Anna chiede:

Il diritto di essere iscritti nelle liste delle categorie protette si eredita? Mi spiego: dovendo assumere obbligatoriamente un soggetto delle categorie protette (non un disabile, in quanto già presente) mi son vista inviare dall’ufficio di collocamento soggetti iscritti nelle liste perché figli di orfani di guerra.

Ai sensi dell’art. 18, della Legge 68/99, possono in effetti rientrare fra le categorie protette anche i figli di vittime di guerra o di terrorismo, alle condizione previste dall’articolo 1, comma 3, Dpr 33/2000.

Per rientrare nella definizione di orfano di guerra, con relativo diritto all’assunzione all’interno delle specifiche quote di riserva, al momento del decesso del genitore (o della sua dichiarata inabilità per motivi di servizio), il figlio doveva però essere in alternativa:

  • minorenne,
  • studente delle superiori con meno di 21 anni,
  • studente universitario con meno di 26 anni.

E’ infine necessario che l’aspirante lavoratore da assumere ereditando il diritto riservato alle categorie protette sia disoccupato e abbia presentato al CPI (Centro per l’impiego) la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID).

=> Categorie protette: le tutele sul lavoro della Legge 68/99

Detto questo, le ricordo le regole per l’obbligo di assunzione di iscritti alle categorie protette:

  • imprese oltre i 50 dipendenti: 7% dei lavoratori occupati;
  • imprese fra i 36 e i 50 dipendenti: 2 lavoratori disabili;
  • imprese fra 15 e 35 dipendenti: 1 lavoratore disabile (fino al 2016, l’obbligo solo in caso di nuove assunzioni, dal 2017 sempre sopra i 15 dipendenti).

N.B.: tali obblighi sono stati sospesi per tutta la durata degli interventi di cassa COVID, in proporzione all’attività sospesa e alle ore per ambito provinciale sul quale si trovava l’unità interessata in caso di Cigs e Cigd o all’orario ridotto.

Per quanto concerne le sanzioni alle aziende inadempienti, ricordiamo che:

  • per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore disabile non occupato, il datore di lavoro privato o ente pubblico economico deve versare un contributo esonerativo pari a a 39,21 euro – e solo in presenza di speciali condizioni – da versare al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili;
  • in caso del mancato invio del prospetto con il numero dei dipendenti in forza (art.9, comma 6, Legge 68/1999), si paga una sanzione di 702,43 euro per mancato adempimento e di 34,02 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo.

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Risposta di Barbara Weisz