Precoci disoccupati senza pensione anticipata

Risposta di Barbara Weisz

Pubblicato 19 Giugno 2017
Aggiornato 16 Gennaio 2018 09:53

Valeria C. chiede:

Ho 58 anni, ho iniziato a lavorare a 18 anni e ho 40 anni di contributi retributivi. Nel luglio 2015 ho terminato la mobilità dovuta al fallimento dell’azienda per cui lavoravo e pertanto ho proseguito al versamento volontario dei contributi fino a dicembre. In gennaio 2016 ho trovato lavoro a tempo determinato e il datore di lavoro mi ha fatto delle proroghe fino ad arrivare al 30 giugno 2017. Dal 1° luglio percepirò la NASPI per circa 8 mesi e arriverei a febbraio 2018. Al 27 giugno 2018 avrò 41 anni di contributi potrò andare in pensione anticipata?

Il suo è un caso esemplare di lavoratore che, pur essendo rimasto involontariamente senza lavoro, non ha diritto alla pensione anticipata perché non è previsto il caso dei lavoratori a termine che perdono il lavoro alla scadenza del contratto: colgo l’occasione per sottolineare che si tratta di un tema al centro di trattativa fra governi e sindacati. Detto questo, non credo che lei abbia diritto alla quota 41, perché appunto non è previsto il caso dei dipendenti a tempo determinato a cui è scaduto il contratto.

=> APE e Precoci: come fare domanda

Per rientrare nella platea degli aventi diritto, bisogna essere disoccupati a seguito di licenziamento individuale o collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale del rapporto di lavoro in base alla procedura di conciliazione prevista dall’articolo 7 della legge 604/1966. Non sono previste altre fattispecie, per cui sono esclusi i contratti a termine che non vengono rinnovati alla scadenza.

=> Quota 41: pensione precoci o anticipata

Fra l’altro, il suo contratto a termine, se non sbaglio, è durato circa un anno e mezzo un tempo troppo lungo per consentire la permanenza nelle liste di disoccupazione in base al precedente licenziamento. In realtà, comunque, né la legge (commi 199 – 205 Legge di Stabilità), né il Dpcm attuativo (87/2017), né la circolare applicativa INPS (99/2017), prevedono deroghe nemmeno nel caso in cui i contratti a termine durino meno di sei mesi in seguito a un licenziamento.

Credo quindi che lei debba aspettare il requisito pieno per la pensione anticipata, pari a 41 anni e dieci mesi fino alla fine del 2018 (faccia bene i calcoli, da quello che scrivere lei mancherebbe qualche mese, quindi controlli con attenzione la situazione), oppure a 42 anni e tre mesi dal 2019.

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