Falso in bilancio: le nuove regole dal 14 Giugno

di Barbara Weisz

Pubblicato 1 Giugno 2015
Aggiornato 8 Giugno 2015 09:51

Nuova legge anti-corruzione: analisi dettagliata delle nuove regole, responsabilità e sanzioni, con reclusione per il reato di falso in bilancio e pene ridotte per le piccole imprese.

In vigore dal 14 giugno 2015 la nuova legge anti-corruzione (Legge 69/2015 in Gazzetta Ufficiale n.124 del 30 maggio 2015) che, fra le altre cose, inasprisce le pene per il reato di falso in bilancio, prevedendo la detenzione fino otto anni per le società quotate e fino a cinque per quelle non quotate. E’ una norma di interesse per le PMI, spesso non quotate in Borsa: in pratica, viene riscritto l’articolo 2621 del codice civile prevedendo la reclusione da uno a cinque anni. Prima, il massimo della pena era la detenzione fino a due anni: la differenza è rilevante perché, in caso di condanna inferiore ai tre anni, può scattare l’affidamento ai servizi sociali invece della reclusione. Con l’attuale legislazione resta possibile una condanna inferiore ai tre anni, ma l’incremento dell’asticella massima a cinque significa che il reato può essere punito con la reclusione.

=> Reato di falso in bilancio: la nuova legge

Il falso in bilancio (false comunicazioni sociali), viene commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, che:

«con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori».

=> Falso in bilancio: ne risponde l’amministratore

Sconti di pena

Se l’impresa è di piccole dimensioni (piccoli imprenditori ed esercenti attività commerciali titolari di un reddito inferiore al minimo imponibile), la pena è ridotta e può andare da sei mesi a tre anni (quindi è possibile l’affidamento ai servizi sociali invece della reclusione). Stessa riduzione prevista per i casi di lieve entità (valutata dal giudice in base all’entità dell’eventuale danno). Non solo: mentre nei casi ordinari contro il falso in bilancio si procede d’ufficio, per le imprese di piccole dimensioni (in pratica quelle che rientrano nei limiti previsti dall’articolo 1, comma 2, del regio decreto 267/1942) il reato è perseguibile se c’è querela (della società, dei soci, dei creditori, degli altri destinatari della comunicazione sociale).

Reclusione certa

La legge riscrive anche l’articolo 2622 del codice civile portando la pena da tre a otto anni per le società quotate: prima poteva andare da tre mesi a sei anni. Pertanto, in ogni caso scatta sempre la reclusione. Alle società quotate vengono equiparate anche le:

  • emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese UE;
  • emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
  • controllanti di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese UE;
  • facenti appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le stesse pene si applicano anche nel caso di falsità o omissioni relative a beni posseduti o amministrati per conto terzi.

Sanzioni

Per quanto riguarda la responsabilità penale e amministrativa della società, vengono inasprite le sanzioni pecuniarie, nel seguente modo:

  • società non quotate: da 200 a 400 quote (dalle precedenti 200-300), mentre se il fatto è di lieve entità da 100 a 200 quote;
  • società quotate: da 400 a 600 quote.

Fonte: legge 69/2015 in Gazzetta Ufficiale