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Codice appalti, le novità della riforma 2016

di Noemi Ricci

16 Marzo 2016 09:50

Codice appalti pubblici 2016: tutte le novità approvate dal Consiglio dei Ministri in merito alla nuova disciplina autoapplicativa.

Il nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione è stato approvato dal Consiglio dei Ministri, in esame preliminare, su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano Delrio. Il decreto legislativo attua le direttive europee 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori speciali dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché sul riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

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Il decreto, che si compone di 660 articoli e 1500 commi a 217 articoli, è ora in attesa del parere del Consiglio di Stato, della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari competenti. L’approvazione definitiva è prevista entro il prossimo 18 aprile.

Regolamento attuativo

Il nuovo Codice degli appalti, che prenderà il posto della vecchio, rappresenta una disciplina autoapplicativa: non sono previsti un regolamento di esecuzione e di attuazione, ma solo delle linee guida di carattere generale, da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su proposta dell’Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC) e previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

Qualità

Una delle parole chiave del nuovo sistema è “qualità”: del progetto, della stazione appaltante e degli operatori e delle gare, nelle quali prevale l’offerta economicamente più vantaggiosa rispetto all’offerta al massimo ribasso. Tre i livelli di progettazione previsti:

  1. il nuovo progetto di fattibilità tecnica ed economica, che deve assicurare il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività, la qualità architettonica e tecnico-funzionale dell’opera, un limitato consumo del suolo, il rispetto dei vincoli idrogeologici sismici e forestali e l’efficientamento energetico. Tale progetto deve essere redatto sulla base di approfondite indagini e verifiche;
  2. il progetto definitivo;
  3. il progetto esecutivo, che viene posto a base di gara.

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Legalità

Dal punto di vista della legalità e del contrasto alla corruzione, viene rafforzato il ruolo dell’ANAC, della certificazione delle imprese, del Direttore dei lavori e del Responsabile Unico del Procedimento (RUP). Secondo la nuova normativa, il RUP deve essere:

  • un dipendente di ruolo e possedere un titolo di laurea e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato;
  • per i lavori e i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura deve essere un tecnico;
  • per le amministrazioni aggiudicatrici deve essere un dipendente in servizio.

Concessioni, garanzie e concorrenza

Per la prima volta il nuovo Codice disciplina l’istituto della concessione in modo organico, unificando la normativa per le concessioni di lavori, servizi e forniture. Il nuovo Codice chiarisce che le concessioni sono contratti di durata, caratterizzati dal rischio operativo in capo al concessionario in caso di mancato ritorno economico dell’investimento effettuato. Viene inoltre prevista una nuova disciplina del sistema delle garanzie, sostituendo la vecchia garanzia globale con due diverse garanzie, rilasciate contestualmente:

  1. la garanzia definitiva, senza possibilità di svincolo, che permane fino alla conclusione dell’opera;
  2. la garanzia extracosti che copre il costo del nuovo affidamento in tutti i casi in cui l’affidatario viene meno e il maggior costo che viene praticato dal subentrante.

E per favorire la concorrenza viene introdotto il Documento di gara unico europeo, che consentirà un’immediata apertura della concorrenza europea.

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Digitalizzazione

Tra gli obiettivi del nuovo Codice c’è il graduale passaggio alle procedure digitali, ovvero alle gare elettroniche, e ai mezzi elettronici di comunicazione ed informazione. Le banche dati vengono razionalizzate e ridotte a due:

  1. quella presso l’ANAC per l’esercizio dei poteri di vigilanza e controllo:
  2. quella presso il MIT sui requisiti generali di qualificazione degli operatori economici.

Partenariato Pubblico Privato

Al “Partenariato Pubblico Privato” (PPP) viene riservata una disciplina generale autonoma, nell’ambito della quale rientrano gli interventi:

  • di sussidiarietà orizzontale, la partecipazione della società civile alla cura di aree pubbliche o alla valorizzazione di aree e beni immobili inutilizzati mediante iniziative culturali;
  • di decoro urbano;
  • di recupero e riuso con finalità di interesse generale.

È disciplinato anche il “baratto amministrativo” per la realizzazione di opere di interesse della cittadinanza, con finalità sociali e culturali, a cura di gruppi di cittadini organizzati, senza oneri per l’ente.

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Contenzioso amministrativo

I vizi relativi alla composizione della commissione di gara, all’esclusione dalla gara per carenza dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali diventano immediatamente lesivi ed sarà possibile presentare ricorso al TAR entro trenta giorni dalla pubblicazione della composizione della commissione o dell’elenco degli esclusi e degli ammessi. L’omessa impugnazione di tali provvedimenti preclude la facoltà di far valere l’illegittimità nei successivi atti della procedura di gara anche con ricorso incidentale. Sono inoltre previsti rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale quali l’accordo bonario, l’arbitrato, la transazione, il collegio tecnico consultivo con funzioni di assistenza e non vincolante per giungere ad una rapida definizione delle controversie ed i pareri di precontenzioso dell’ANAC, vincolanti con una sanzione amministrativa da 250 a 25.000 euro a carico del dirigente responsabile, in caso di mancato adeguamento della stazione appaltante.