In vigore le novità 2026 sul rating di legalità, il punteggio che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato attribuisce, su domanda, alle imprese che rispettano elevati standard etici e di legalità nella gestione aziendale. La procedura di richiesta è gratuita e dal 16 marzo si applica il nuovo Regolamento AGCM (delibera n. 31812 del 27 gennaio), che sostituisce integralmente la disciplina precedente.
Le novità del Regolamento AGCM 2026
Il rating di legalità si misura in stelle da una a tre e chi lo ottiene, accede a vantaggi nell’accesso al credito bancario, nei finanziamenti pubblici e nelle gare d’appalto. Il nuovo Regolamento sostituisce integralmente la disciplina del 2020 e introduce modifiche strutturali. La più rilevante è l’estensione della durata da due a tre anni: i rating rilasciati dal 16 marzo 2026 hanno validità triennale.
Il Regolamento ha inoltre sistematizzato in modo organico la disciplina dei motivi ostativi, allargato il perimetro dei soggetti rilevanti e inasprito le conseguenze per la violazione degli obblighi informativi, rendendo molto più difficile aggirare i requisiti attraverso riorganizzazioni formali dell’organigramma.
Come funziona il nuovo punteggio
L’impresa richiedente ottiene il punteggio base di una stella se, in capo all’azienda e a tutti i soggetti rilevanti, non sussiste nessuno dei motivi ostativi previsti dagli articoli da 5 a 9 del Regolamento. Il punteggio può poi aumentare attraverso i requisiti premiali previsti dall’art. 10: per ogni requisito aggiuntivo documentato l’impresa ottiene un segno +, e ogni tre segni + si scala di una stella aggiuntiva fino al massimo di tre stelle.
Per raggiungere il punteggio massimo è necessario documentare almeno sei requisiti premiali tra quelli riconosciuti dall’AGCM: adesione a protocolli di legalità sottoscritti dal Ministero dell’Interno o dalle Prefetture con le associazioni di categoria, utilizzo di sistemi di tracciabilità dei pagamenti anche per importi inferiori alle soglie di legge, adozione di un modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, processi di Corporate Social Responsibility, iscrizione nelle white list prefettizie, adesione a codici etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di categoria.
Con il Regolamento 2026 è stato introdotto un bonus di continuità: le imprese che alla quarta domanda di rinnovo risultano aver già rinnovato il rating in via continuativa per almeno tre volte consecutive ricevono automaticamente un segno + aggiuntivo.
Il punteggio può essere ridotto in presenza di annotazioni nel Casellario informatico dei contratti pubblici per gravi negligenze o inadempienze, che comportano la decurtazione di un segno +.
I requisiti obbligatori e i motivi ostativi
Prima di presentare domanda, il legale rappresentante deve acquisire le informazioni necessarie da tutti i soggetti rilevanti dell’impresa. Con il Regolamento 2026 questo perimetro si è allargato: oltre al titolare e agli amministratori, rientrano ora i consiglieri, il direttore generale, il direttore tecnico, gli institori e i procuratori con delega su materie rilevanti — gare d’appalto, gestione ambientale, sicurezza sul lavoro.
I motivi ostativi sono disciplinati negli articoli da 5 a 9 del Regolamento 2026 e coprono ambiti molto ampi.
- Sul versante penale (art. 5), impedisce il rilascio o il mantenimento del rating l’esercizio dell’azione penale ai sensi dell’art. 407-bis c.p.p. nei confronti dei soggetti rilevanti per reati specifici: caporalato (art. 603-bis c.p.), estorsione (art. 629 c.p.), usura (art. 644 c.p.) e i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001. Sono ostativi anche le misure antimafia in corso di efficacia.
- Per i provvedimenti giudiziari definitivi la durata dell’ostatività è di cinque anni dalla condanna definitiva, tre anni dal patteggiamento, due anni dal decreto penale di condanna irrevocabile.
- Sul versante concorrenziale (art. 6), l’impresa non può ottenere né mantenere il rating se nel biennio precedente ha ricevuto provvedimenti AGCM per pratiche commerciali scorrette o abuso di dipendenza economica con sanzione pecuniaria divenuti inoppugnabili o confermati in appello.
- Gli altri motivi ostativi riguardano le violazioni tributarie, retributive, contributive e assicurative (art. 7), la sicurezza sul lavoro (art. 8) e i provvedimenti interdittivi dell’ANAC (art. 9).
Come ottenere il rating di legalità: la procedura
La domanda si presenta esclusivamente per via telematica sulla piattaforma WebRating, sul sito dell’AGCM. Dopo la registrazione — per cui è necessario disporre di una casella PEC — l’impresa compila il Formulario e lo invia con firma digitale del legale rappresentante, che risponde personalmente della veridicità delle dichiarazioni. Dal 16 marzo 2026 la piattaforma accetta solo domande compilate con il nuovo Formulario.
L’Autorità delibera entro 60 giorni, ai quali se ne aggiungono altri 30 in caso di osservazioni da parte dei Ministeri dell’Interno e della Giustizia. In caso di rigetto, l’AGCM è tenuta a comunicarne le motivazioni, dando all’azienda la possibilità di controbattere. In caso di esito positivo, l’impresa viene inserita nell’elenco pubblico con il punteggio ottenuto.
Il rating è rinnovabile su richiesta e va richiesto nei sei mesi precedenti la scadenza, almeno 60 giorni prima del termine. Durante il periodo di validità, l’impresa è tenuta a comunicare all’AGCM entro 30 giorni qualsiasi evento che incida sul possesso dei requisiti. La violazione ha conseguenze differenziate: per i requisiti obbligatori comporta la revoca del rating e il divieto di nuova domanda per 18 mesi; per i requisiti premiali comporta la riduzione al punteggio base per tutta la durata residua.
L’attestato viene ora rilasciato anche in lingua inglese come allegato con riquadro esplicativo; il documento italiano resta quello facente fede. Le imprese possono dichiarare pubblicamente di possedere il rating ed esporre il punteggio ma non possono utilizzare il logo dell’AGCM né pubblicare il provvedimento di attribuzione: farlo comporta la sospensione del rating.
Chi può richiedere il rating di legalità
Possono presentare domanda le imprese, sia in forma individuale che societaria, che soddisfano contemporaneamente tre condizioni: avere una sede operativa in Italia, aver raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell’esercizio chiuso nell’anno precedente la domanda, ed essere iscritte nel Registro delle Imprese da almeno due anni. Possono accedere anche le imprese estere con sede secondaria operativa in Italia regolarmente iscritta al Registro. I trasferimenti di sede legale non interrompono il computo dell’anzianità di iscrizione. La domanda è completamente gratuita.
Regime transitorio: le scadenze da rispettare
Per le imprese con una domanda in istruttoria o un rating già in essere al 16 marzo 2026 il Regolamento prevede scadenze operative precise.
| Termine | Cosa fare |
|---|---|
| 15 aprile | Imprese con domanda pendente al 16 marzo – Rinnovare la domanda. Diversamente, si intende ritirata ma è possibile ripresentarla in qualunque momento. |
| 15 maggio | Imprese titolari di rating al 16 marzo – Comunicare all’AGCM, tramite l’apposito modello, eventuali motivi ostativi preesistenti secondo le nuove norme. |
| 16 novembre | Chi ha comunicato motivi ostativi entro il 15 maggio – Scadenza rating (biennale originaria se anteriore). Chi non comunica subisce revoca retroattiva al 16 marzo e divieto di nuova domanda per 18 mesi. |
| Alla scadenza originaria | Titolari di rating al 16 marzo – Il rating conserva scadenza biennale ed è soggetto al nuovo Regolamento. |
Perché conviene richiedere il rating di legalità
Lo strumento, introdotto dall’art. 5-ter, co. 1, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, ha l’obiettivo di contrastare le intromissioni della criminalità favorendo i principi etici nell’azione imprenditoriale. In cambio offre agevolazioni e benefici premiali che incidono direttamente sulla competitività.
Al momento della concessione di finanziamenti pubblici è obbligatorio considerare almeno uno dei seguenti sistemi di premialità: preferenza in graduatoria, attribuzione di punteggio aggiuntivo, riserva di quota delle risorse finanziarie allocate.
Per quanto riguarda l’accesso al credito bancario, gli istituti sono tenuti a favorire le aziende che vantano il rating, facilitando l’istruttoria e riducendone tempi e costi. Secondo il D.L. 1/2012, quelli che non ne tengono conto sono tenuti a trasmettere alla Banca d’Italia una dettagliata relazione sulle ragioni della decisione.
Nelle gare d’appalto, il D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) prevede il rating di legalità come criterio premiale nella valutazione delle offerte. Il punteggio è pubblico e consultabile nell’elenco aggiornato pubblicato sul sito dell’AGCM.