Tratto dallo speciale:

Incostituzionalità del lavoro gratuito

di Redazione PMI.it

Limiti alla legittimità normativa degli annunci di lavoro a titolo gratuito o simbolico: regole e sentenze di cassazione sugli obblighi di compenso.

Se trovate online annunci di lavoro per servizi e prestazioni lavorative a titolo gratuito o simbolico, soprattutto se per incarichi professionali senza compenso o rimborso (es.: annunci di lavoro presso enti, università…), è bene ricordare che l’articolo 36 della Costituzione impone l’obbligo di una retribuzione proporzionata per ogni prestazione lavorativa resa. Facciamo dunque chiarezza, per chi si affaccia al mondo del lavoro e si trova a dover decidere se farlo davvero in forma gratuita.

=> Lavoro agile: più motivazione e competitività

Lavoro vs. volontariato

Non esiste una forma di lavoro che possa essere compiuta senza compenso. La linea di demarcazione fra lavoro e volontariato esiste: si chiama denaro:

  • il lavoratore svolge una prestazione dietro compenso, ha un contratto di subordinazione o di collaborazione col datore di lavoro e una retribuzione ben definita;
  • il volontario presta la propria opera gratuitamente, come impegno più o meno civico.

Nulla vieta ad un professionista di svolgere la propria attività a titolo volontario, ma la legge sul volontariato del 1991 chiarisce che l’organizzazione per cui si svolge volontariato deve essere senza fini di lucro:

Per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo […] possono essere soltanto rimborsate dall’organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata.

=>Leggi di più sulle aziende No Profit

Insomma, se la realtà per cui si presta la professionalità è lucrativa (es.. aziende private), allora si ha diritto ad una retribuzione. Parimenti, anche gli enti pubblici sono tenuti al pagamento delle prestazioni lavorative senza eccezioni.

Eventuali zone d’ombra sono rappresentate dalle associazioni no profit che svolgono attività produttive, spesso su commissione di enti pubblici che non hanno fondi e alla fine utilizzano i contratti di stage per usufruire di prestazioni professionali senza pagarle. Ma lo stage ha la finalità di formare un giovane, e non deve essere confuso con un’attività professionale senior. Tra l’altro è improprio per una no profit prestare lavoro per un ente pubblico.

=> Tirocini: la normativa sugli stage in azienda

Su questi temi la Cassazione è intervenuta stabilendo che:

“Ogni attività lavorativa è presunta a titolo oneroso salvo che si dimostri la sussistenza di una finalità di solidarietà in luogo di quella lucrativa e fermo restando che la valutazione al riguardo compiuta dal giudice del merito è incensurabile in sede di legittimità se immune da errori di diritto e da vizi logici.” (sentenza 26.01.2009 n° 1833).

Anche in questo caso la differenza la fa il fine: solidale piuttosto che lucrativo. La Cassazione ha dato ragione a chi chiedeva il compenso proprio perché l’onerosità è la regola, mentre la gratuità rappresenta l’eccezione. E lo stesso discorso vale anche nell’ambito dell’impresa familiare, dove la prestazione del coniuge o del congiunto va comunque retribuita (Sentenza 06 maggio 2016, n. 9195).