Manovra: reddito di cittadinanza più flessibile

di Anna Fabi

13 Dicembre 2019 14:34

Sospensione senza decadenza dal reddito di cittadinanza per superamento ISEE familiare dovuto a contratto che termina entro fine anno: novità in Legge di Bilancio.

Novità in vista per il reddito di cittadinanza, che diventa più flessibile: viene solo sospeso a coloro che accettano contratti a termine, entro alcuni limiti di durata. In pratica, anche se viene superato il tetto di reddito previsto per avere diritto al reddito di cittadinanza, nel caso di un contratto a termine, non scatta più la decadenza, ma solo la sospensione per il periodo del contratto.

Questo, solo fino al 31 dicembre dell’anno in cui interviene la variazione. Lo prevede un emendamento approvato nell’ambito della Legge di Bilancio 2020, attualmente in discussione al Senato, il cui testo però non dovrebbe più variare (i prossimi passaggi sono tutti blindati da voto di fiducia).

La norma è pensata per stimolare i percettori del reddito di cittadinanza ad accettare contratti di breve durata, senza perdere il beneficio. In pratica, se il disoccupato accetta un contratto a termine che comporta il superamento del reddito familiare, il rdc viene solo sospeso per la durata del contratto, e non decade.

Uno snellimento burocratico, che prevede un meccanismo automatico, facilitando dunque la gestione del beneficio economico introdotto dal dl 4/2019.

Attenzione: se però il contratto a termine fa superare il reddito familiare oltre il 31 dicembre dell’anno in cui si è verificata la variazione, decade il diritto al rdc.

L’emendamento approvato va a modificare l’articolo 3, comma 8, del dl 4/2019, che stabilisce le regole applicabili nel caso in cui ci sia una variazione del reddito familiare determinata da un nuovo contratto di lavoro dipendente.

E prevede appunto che se il maggior reddito che deriva dal contratto di lavoro dipendente determina il superamento del valore del reddito familiare che consente la percezione del rdc, «il beneficio economico è sospeso per la durata dell’attività lavorativa che ha prodotto l’aumento del valore del reddito familiare. La prestazione comunque decade laddove il superamento del valore del reddito familiare sussista anche dopo il 31 dicembre dell’anno in cui si è verificato».