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Web Tax: imprese e servizi digitali coinvolti

di Barbara Weisz

Pubblicato 21 Dicembre 2018
Aggiornato 21 Gennaio 2021 08:47

Imposta al 3% per imprese che fatturano in Italia 5,5 mln di euro con piattaforme digitali: limiti di fatturato, servizi a cui si applica, regole.

Fra le novità dell’ultimo momento inserite in manovra 2019, c’è la Web Tax per le imprese che gestiscono piattaforme digitali. Si applicherà  nel caso di imprese che, singolarmente o a livello di gruppo, realizzano ricavi superiori ai 750 milioni di euro e hanno un fatturato da servizi digitali, realizzati nel territorio dello Stato italiano, non inferiori a 5,5 mln di euro.

L’imposta al 3%, si applica ai ricavi che derivano dai seguenti servizi digitali:

  • veicolazione su un’interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;
  • messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire fra loro, anche al fine di facilitare la fornitura di beni o servizi;
  • trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale.

In pratica: motori di ricerca, social network, marketplace e-commerce, portali di sharing economy e simili. Quasi sempre multinazionali che operano nei confronti di utenti localizzati in Italia.

=> Le ultime novità in Manovra

La web tax prevista dalla Legge di Bilancio non si applica però se i servizi sono resi nei confronti dei soggetti controllati o controllanti dall’impresa. In pratica, la web tax riguarda servizi digitali verso l’esterno, non eventuali forme di digitalizzazione interna.

L’aliquota si applica al lordo dei costi e al netto dell’IVA e di altre imposte indirette. Il versamento è trimestrale, con scadenza entro il mese successivo a ciascun trimestre. Così come formulata, la web tax non colpisce solo i colossi internazionali ma anche le aziende italiane. Secondo la FIEG si tratta di:

una nuova tassa che rischia di deprimere ulteriormente i bilanci delle imprese.

Per l’effettiva applicazione della norma, ricordiamo, bisogna aspettare un apposito decreto ministeriale attuativo, e poi i provvedimenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate nonchè i pareri di tutte le authority coinvolte.