Con la sentenza n. 15055 del 22 giugno 2010 la Corte di cassazione si è pronunciata in tema di apprendistato chiarendo che nel caso in cui l’azienda cambi le mansioni dell’apprendista subito dopo la qualificazione essa perde le agevolazioni contributive previste per la trasformazione del contratto di apprendistato.
Il lavoratore deve essere dunque impiegato per la mansione per cui è stato stipulato il rapporto di apprendistato. Una eventuale variazione di qualifica, subito dopo l’assunzione dell’apprendista, porta alla perdita delle agevolazioni previste dalla legge (articolo 21, comma 6, della legge 56/1987), ovvero regime contributivo agevolato per un anno dalla fine dell’apprendistato.
Agevolazioni subordinate alla trasformazione del contratto da apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato: nella legge, però, non si fa riferimento a quali debbano essere le mansioni svolte dal lavoratore dopo la trasformazione.
La Corte ha invece delimitato il campo d’azione del contratto di apprendistato, precisando che questo non è finalizzato ad assicurare al lavoratore una qualunque forma di impiego nell’ambito aziendale ma nasce con lo scopo di fornirgli un’adeguata preparazione perché possa ricoprire il ruolo specifico per il quale è stato formato.
Lievemente diverso il caso in cui il datore di lavoro effettui un cambio di mansione dopo un certo numero di mesi dalla trasformazione del contratto, avvalendosi di quanto previsto dall’articolo 2103 del Codice. In questo caso non sarebbe infatti possibile applicare una penalizzazione contributiva.
Il caso specifico portato all’attenzione delle Suprema Corte riguardava un lavoratore che, con l’apprendistato, aveva acquisito la qualifica di operaio meccanico autoriparatore, ma poi era stato impiegato in azienda come addetto alle revisioni dei veicoli.