La scadenza fiscale del 16 marzo riguarda anche i contribuenti che dopo la riforma del regime dei minimi ne sono fuoriusciti a seguito delle novità introdotte dall’art. 27 del D.L. 98/2011 (manovra finanziaria 2011).
La principale conseguenza per gli ex minimi riguardano le questioni operative ed applicative ai fini IVA.
Il regime dei minimi infatti prevede la non applicabilità e non detraibilità dell’imposta sulle operazioni attive.
Ora invece gli ex minimi rientrano in un in cui le operazioni sono rilevanti ai fini IVA, indipendentemente dal fatto che rientrino o meno nel nuovo regime super semplificato previsto sempre dalla manovra finanziaria di fine 2011 perché in ogni caso gli ex minimi diventano di fatto soggetti IVA.
Questo significa che gli ex minimi devono procedere con la rettifica della detrazione per tutti i beni ed i servizi acquisiti nel periodo nel quale rientravano nel regime dei minimi.
Su questi infatti l’imposta non è stata detratta ma sarà applicata al momento della loro vendita o impiego in operazioni imponibili.
Sono quindi oggetto della rettifica IVA le imposte assolte:
- sugli acquisti di beni nel 2011, ma non detratte, che risultino come rimanenze iniziali nel 2012, quindi non ceduti entro il 31 dicembre 2011;
- sull’acquisto di beni mobili ammortizzabili per il periodo mancante al compimento del quinquennio di sorveglianza;
- sull’acquisto di beni immobili per i decimi mancanti al compimento del decennio;
- sull’acquisto di servizi per la quota di imposta di competenza dal 2012 in poi.
Insieme alla rettifica IVA è richiesta dal parte dell’Agenzia delle Entrate la presentazione di una documentazione che attesti le merci in giacenza, quantità e valori dei beni strumentali e servizi non ancora utilizzati nel momento in cui sono fuoriusciti dal regime dei minimi.
La rettifica IVA deve essere effettuata secondo i termini previsti dall’art. 1, co. 101, della Legge n. 244/2007 quindi in concomitanza con la dichiarazione IVA annuale la cui scadenza è fissata al 16 marzo. L’anno di riferimento è quello a partire dal quale si rientra nel regime ordinario ai fini IVA, dunque per i nuovi minimi il 2012. Pertanto la rettifica IVA dovrà essere effettuata il 16 marzo 2013.