Autoliquidazione INAIL: guida e novità

di Noemi Ricci

13 Gennaio 2017 10:30

Autoliquidazione INAIL 2016/2017: guida ai premi e contributi associativi, l'Istituto illustra tutte le novità di quest'anno.

Pubblicata da parte dell’INAIL la guida all’autoliquidazione 2016/2017, dove vengono illustrate tutte le novità che riguardano i nuovi servizi online per i datori di lavoro del settore marittimo, che potranno effettuare il pagamento dei relativi premi assicurativi tramite modello F24, e le riduzioni contributive.

Riduzioni contributive

Con riferimento alle riduzioni contributive, l’INAIL comunica che:

  • la misura della riduzione di cui alla legge 147/2013 art. 1, comma 128, da applicare al premio di rata 2017 è pari al 16,48%. Sono stati inoltre fissati gli indici di gravità medi (IGM) da applicare nel triennio 2017/2019 alle polizze artigiani riferite alle posizioni assicurative territoriali (PAT) e alle posizioni assicurative del settore navigazione (PAN);
  • la misura della riduzione per le imprese artigiane di cui alla legge 296/2006 da applicare alla regolazione 2016 è pari al 7,61%.

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Scadenze

La scadenza fissata per l’invio della dichiarazione è il 28 febbraio 2017, la trasmissione dovrà avvenire esclusivamente per via telematica. Stessa scadenza anche per l’invio della comunicazione dell’eventuale pagamento in quattro rate del premio dovuto.

Cessazione attività

Nella guida INAIL si legge inoltre che:

“In caso di cessazione dell’attività assicurata (cessazione codice ditta) nel corso dell’anno, la denuncia delle retribuzioni deve essere presentata entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello di cessazione dell’attività assicurata, inviando il modulo cartaceo per PEC alla sede competente. Se l’ultimo giorno del mese di febbraio coincide con il sabato o con un giorno festivo, il termine per la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni è prorogato al primo giorno lavorativo successivo”.

Imprese colpite dal sisma

Per i territori colpiti dagli ultimi eventi sismici, la Legge 229/2016 ha disposto la temporanea sospensione dei versamenti per i datori di lavoro privati e per i lavoratori autonomi con sede nei Comuni colpiti. L’INAIL precisa quindi che i pagamenti sospesi potranno essere effettuati entro il 30 ottobre 2017, anche a rate, senza sanzioni e interessi.

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