L’INPS ha rilasciato gli importi dei sussidi e le modalità con cui le aziende possono fare richiesta di accesso al “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese del credito”.
Le nuove informazioni INPS sono contenute nella circolare n. 144 dell’8 novembre 2011 e riguardano: aspetti normativi, criteri di assegnazione della prestazioni e termini di durata, nonchè i requisiti, istruzioni per presentare la domanda di finanziamento al Fondo e compilare il flusso Uniemens.
Il Fondo di solidarietà del reddito eroga anche trattamenti in favore dei lavoratori che sono interessati da riduzioni di orario di lavoro o sospensione temporanea dell’attività lavorativa, a patto che nel frattempo non svolgano nessun altro lavoro in favore di soggetti terzi (assegno ordinario pari al 60% della retribuzione lorda mensile).
Il Fondo di solidarietà è stato istituito con il DM n.158/2000 e la sua originaria durata decennale è stata prorogata al 30 giugno 2020 (decreto del Ministero del Lavoro n. 226 del 2006).