
E’ possibile rientrare nella Rottamazione quater anche per me che ero decaduto ma che poi, intimato dall’Agenzia delle Entrate a pagare l’intero importo residuo a pena il fermo amministrativo, ho ripreso a pagare con un nuovo piano da 24 rate e con prossima scadenza il 27 febbraio?
Direi di sì, la riammissione è aperta a tutti coloro che sono decaduti dalla definizione agevolata entro lo scorso 31 dicembre, anche se successivamente hanno concordato un nuovo piano di rateazione.
Questo chiarimento è fornito anche dall’Agente della Riscossione. La riapertura dei termini per aderire alla Rottamazione quater, riservata esclusivamente a coloro che avevano originariamente aderito e poi sono fuoriusciti dal piano per il mancato o ritardato pagamento di una o più rate, è contenuta nel Milleproroghe (articolo 3-bis del decreto legge 202/2024).
Possono essere ricomprese in questa riapertura solo le cartelle esattoriali che erano già state inserite nella Definizione Agevolata e per le quali non sono state versate una o più rate del piano di “rottamazione” tra quelle che erano in scadenza fino al 31 dicembre 2024.
C’è diritto alla riammissione anche se, per almeno una rata del piano di pagamento agevolato in scadenza fino al 31 dicembre 2024, il versamento è stato effettuato in ritardo rispetto al previsto termine (ossia dopo i 5 giorni di tolleranza) o per un importo inferiore a quello dovuto.
La legge non esclude coloro che, dopo essere decaduti dalla Rottamazione quater, hanno concordato un nuovo piano di rateazione. Fra l’altro, l’AdER chiarisce che eventuali somme pagate dal contribuente in seguito all’esclusione dal precedente piano vengono conteggiate come acconti sul debito residuo seppur tenendo conto delle sole somme versate a titolo di “quota capitale“.
Per tornare nella Rottamazione, bisogna aderire entro il 30 aprile, con le modalità che saranno comunicate dall’agente della riscossione a metà marzo.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz