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Spesometro: le FAQ su comunicazione e sanzioni

di Barbara Weisz

Pubblicato 20 Novembre 2013
Aggiornato 1 Aprile 2014 11:28

Le FAQ dell'Agenzia delle Entrate sullo Spesometro: chiarimenti su sanzioni, operazioni con l'estero, black list, autofatture, reverse charge, cessioni e obblighi di conservazione.

La proroga dello Spesometro comporta il congelamento delle sanzioni fino al 31 gennaio 2014. Anche in caso il contribuente rettifichi o sostituisca le precedenti comunicazioni, sempre che quelle integrative o sostitutive siano inviate entro tale data. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate pubblicando le FAQ sulla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, con cui si chiariscono numerosi dubbi anche su operazioni riguardanti paesi black list, soggetti non residenti, autofatture intra/extra-UE, reverse charge, assenza di corrispettivo.

Quadro BL

Operazioni black list: le operazioni con controparte black list già confluite nella comunicazione mensile o trimestrale, inserite nel quadro BL del nuovo modello polivalente, non vanno comunicate anche nel quadro SE dello stesso modello (comunicazioni annuali). Quelle di importo uguale o inferiore a 500 euro, non comunicate ai sensi dell’art. 1, comma 1, del Dl 40/2010, non devono essere inserite negli altri ordinari quadri del modello polivalente.

Soggetti non residenti: ci sono due caselle, “operazioni con soggetti non residenti” e “acquisti di servizi da non residenti“. La prima va barrata per operazioni attive, la seconda per quelle passive. Si tratta in entrambi i casi di caselle da barrare nel caso di esercizio dell’opzione per l’esposizione in forma aggregata, che nel caso di operazioni attive sono previste in forma analitica nel quadro FN, mentre nel caso di acquisti sono esposte in forma analitica nel quadro SE.

Quadro FE

Nella casella autofattura possono essere riportate le operazioni relative ad “acquisti da fornitori Extra-UE” e “Acquisti da fornitori UE non già ricompresi negli elenchi INTRASTAT“. Nel caso degli acquisti da fornitori extra UE si ricorda che nella casella autofattura non vanno indicate le importazioni.

Quadro FR

Casella autofattura: riguarda gli acquisti da non residenti e va barrata nel caso in cui non ci siano elementi sufficienti a individuare la controparte non residente, anche nelle ipotesi in cui la controparte abbia emesso documentazione illeggibile o recante dati formalmente non utilizzabili. Per quanto riguarda le ipotesi di “acquisto da un imprenditore agricolo esonerato ai sensi dell’articolo 34, comma 6, DPR 633/1972, dall’emissione della fattura” e di “acquisto per il quale il cessionario o committente obbligato alla comunicazione, regolarizza con l’emissione di autofattura e con il versamento della relativa imposta“, possono anch’esse essere riportate nella casella autofattura del quadro FR, con l’indicazione della diversa partita IVA della controparte.

Reverse charge: la casella va barrata anche nei casi di cessione di cellulari o microprocessori ai sensi dell’articolo 17, comma 6, lettera c, del DPR 633/1972. Escluse le operazioni che hanno già costituito autonomo oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria, ai sensi dell’articolo 7 del Dpr 605/1973 e, quindi, anche quelle riguardanti le cessioni di immobili.

Quadro SE

In generale, in questo quadro vanno riportate tutte le operazioni passive effettuate con non residenti, comunitari o extracomunitari, purchè rilevanti in Italia e che non costituiscano importazioni o operazioni da indicare negli elenchi Intrastat. Sono comprese le operazioni dell’articolo 7-bis DPR 633/72, relativo alla territorialità delle cessioni di beni. Il rischio (segnalato nelle FAQ) che un’unica operazione ricevuta da soggetto estero e rilevante in Italia debba essere comunicata in tre differenti quadri (FE, FR, SE) non dovrebbe verificarsi perché:

  • in caso di impossibilità di identificazione della controparte estera (es.: acquisto web a fronte del quale il fornitore non emette documentazione con le proprie generalità o indicazione mancante / illeggibile dello Stato sulla fattura) va comunicata la sola autofattura nel quadro FR;
  • in caso di controparte estera da cui si riceve fattura completa di tutti i dati è sufficiente comunicare la fattura estera nel quadro SE.

Quadro FN

In questo quadro vanno indicate le sole operazioni attive effettuate con soggetti non residenti, ad esclusione di esportazioni e operazioni da indicare negli elenchi Intrastat, incluse anche operazioni non documentate da fattura realizzate in Italia con soggetti non residenti (sia UE che EXTRA-UE).

Cessioni

Costituiscono oggetto di dichiarazione le cessioni gratuite di beni che formano oggetto dell’attività d’impresa, la cui base imponibile è definita ai sensi dell’articolo 13 del Dpr 633/1972, nonché la destinazione di beni a finalità estranee alla impresa. Le cessioni gratuite di beni oggetto di
autofatturazione rientranti nell’attività propria dell’impresa da parte dell’impresa cedente, sono da comunicare con l’indicazione della partita IVA del cedente. Infine, la fattura emessa per cessione gratuita con sola rivalsa dell’Iva ai sensi dell‘articolo 18, comma 3, va riportata indicando come imponibile il valore minimo di 1 euro.

Fatture fra i corrispettivi

A prescindere dalla registrazione nel registro dei corrispettivi, per gli anni 2012 e 2013, la comunicazione deve obbligatoriamente essere effettuata per le fatture emesse se di importo pari o superiore a 3600 euro lordi. Resta ferma la facoltà di comunicare anche fatture di importo inferiore.

Firma del modello

Così come il modello polivalente non prevede firma (nè del contribuente nè dell’intermediario), non c’è nemmeno obbligo di conservazione nei termini ordinari previsti per i documenti contabili (anche perché non è un modello di dichiarazione, ma di comunicazione). La comunicazione può essere conservata su supporto informatico entro i termini previsti dall’articolo 43 del Dpr 600/1973, e dovrà essere esibita ad eventuale richiesta dell’Amministrazione finanziaria. Resta l’obbligo dell’intermediario di consegnare al contribuente la documentazione.