Le associazioni prive di personalità giuridica possono fare a meno del notaio al momento della costituzione, provvedendo da sé alla registrazione di statuto e atto costitutivo, redatti attraverso atto pubblico, scrittura privata autenticata o scrittura privata registrata (dai quali si evince oggetto dell’attività, utilizzazione e destinazione di utili ed eventuali avanzi di gestione, bilanci, rendiconti annuali e rapporto associativo).
Registrazione senza notaio
Dopo aver richiesto l’attribuzione del codice fiscale, si compila il Modello F23 – che contiene il codice dell’Agenzia delle Entrate presso cui effettuare la registrazione, la causale RP, il codice tributo 109T e l’importo pari a 168 euro – allegando la ricevuta di pagamento dell’imposta di registro. A questo punto il legale rappresentante dell’ente presenta all’Agenzia delle Entrate Modello F23, atto costitutivo e statuto in doppia copia con firme in originale su entrambe le copie corredate da una marca da bollo da 14,62 euro ogni quattro facciate.
Attività commerciale
Se tra le attività dell’ente c’è anche quella commerciale, secondaria rispetto a quella principale, è necessario ottenere attraverso la Comunicazione unica al Registro delle imprese (ComUnica) anche partita Iva e iscrizione al Repertorio economico amministrativo (Rea) entro 30 giorni dall’avvio dell’attività commerciale stessa.
=>Leggi come effettuare la Comunicazione unica al Registro imprese
Entro 60 giorni dalla costituzione o, in caso di variazioni, entro il 31 marzo dell’anno seguente, le associazioni hanno l’obbligo di inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate il Modello Eas con la dichiarazione di dati e notizie fiscalmente rilevanti ai fini dell’accesso alle agevolazioni fiscali previste.
Esenzioni
Possono evitare la presentazione del Modello Eas gli entri associativi dilettantistici iscritti nel Registro del Coni che non svolgono attività commerciale, le associazioni pro-loco che hanno esercitato l’opzione per il regime agevolativo avendo realizzato proventi inferiori a 250.000 euro nel periodo d’imposta precedente, le organizzazioni di volontariato iscritte nei Registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal D.M. 25.5.1995, le Onlus, gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale.
Semplificazioni
È possibile presentare il Modello Eas semplificato per alcune tipologie di soggetti: associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, diverse da quelle esonerate; associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla L. 383/2000; organizzazioni di volontariato non Onlus di diritto; associazioni iscritte nel Registro delle persone giuridiche tenuto da Prefetture, Regioni o Province autonome; associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell’Interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto; associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese; movimenti e partiti politici; associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel Cnel; Anci, e articolazioni territoriali; associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o promozione della ricerca scientifica; associazioni combattentistiche e d’arma iscritte nell’Albo tenuto dal Ministero della Difesa; federazioni sportive nazionale riconosciute dal Coni.
Adempimenti
Nel caso in cui l’associazione eserciti solo l’attività principale è obbligata a tenere i libri sociali, un libro di cassa con entrate e uscite, le schede di mastro e, preferibilmente, l’annotazione sul libro giornale di contabilità. Inoltre è necessario presentare il bilancio annuale delle attività con conto economico e relazione del Consiglio direttivo, da approvare nell’assemblea dei soci.
Agevolazioni fiscali
Se l’ente svolge anche un’attività commerciale, può scegliere il regime fiscale agevolato istituito con la L. 398/1991 per le associazioni senza scopo di lucro e pro loco. Per far ciò il legale rappresentante deve comunicare la volontà di aderire a questo regime, vincolante per 5 anni, alla Siae competente per il territorio prima dell’inizio dell’anno solare, e confermare l’opzione nella dichiarazione Iva. Requisito necessario è il mancato superamento di 250.000 euro nell’anno precedente.
Optando per questo regime si può usufruire di notevoli vantaggi, come l’applicazione sui proventi commerciali del coefficiente di redditività del 3%, a questo vanno applicate le plusvalenze patrimoniali che potrebbero essere maturate per ottenere la somma alla quale applicare l’aliquota Ires del 27,50% e l’Irap.
Non è necessario tenere registri Iva, ma solo annotare i proventi commerciali entro il 15° giorno del mese successivo alla realizzazione. È al contrario obbligatoria l’emissione di fattura e documento di trasporto.
La detrazione Iva è a forfait nella misura del 50% per l’imposta sulle operazioni imponibili, le sponsorizzazioni comportano la detrazione forfettaria di 1/10 dell’imposta, la cessione di diritti televisivi e radiofonici comporta la detrazione di 1/3 dell’imposta.
L’Iva va versata ogni tre mesi, non è obbligatorio presentare la dichiarazione annuale Iva né il rilascio dello scontrino e della ricevuta fiscale.
Altri regimi fiscali
È possibile optare anche per regimi diversi da quello previsto dalla L. 398/1991: l’ente non commerciale che esercita anche attività commerciale può scegliere la contabilità semplificata (in questo caso è obbligato solo a tenere i libri Iva in cui inserire anche le registrazioni per le imposte sui redditi e, in mancanza del registro dei beni ammortizzabili, ammortamenti dei cespiti dell’attività commerciale). Per aderire a questo regime è necessario che l’ente che svolga attività di servizi abbia un volume d’affari non superiore a 400.000 euro (700.000 auro nel caso di svolgimento di altre attività).
Le associazioni che hanno le caratteristiche per accedere alla contabilità semplificata possono optare per il regime forfettario previsto dall’art. 145, D.P.R. 917/1986, manifestando la propria volontà nel Modello Unico Enc. Questo regime prevede la determinazione del reddito attraverso l’applicazione di coefficienti di redditività: per le attività di prestazione di servizi con ricavi fino a 15.493,71 euro si applica il 15%, superata la soglia e fino al limite di 400.000 euro il 25%; per le altre attività con ricavi fino a 25.822,84 si applica il 10%, superata la soglia e fino a 700.000 euro il 15%. Al risultato viene sommato l’ammontare dei componenti positivi del reddito d’impresa, come plusvalenze patrimoniali, sopravvenienze attive e proventi immobiliari ai fini della determinazione del reddito complessivo.
È anche possibile che l’ente scelga la contabilità ordinaria, vincolandosi per un anno: ciò può avvenire manifestando la propria volontà nella dichiarazione di inizio attività o nella dichiarazione annuale Iva.
La contabilità commerciale ordinaria è obbligatoria per gli enti con volume d’affari superiore alle soglie appena indicate, che e sono obbligati anche a tenere i libri contabili, vale a dire il registro delle fatture emesse, il registro dei corrispettivi, il registro degli acquisti, il libro giornale, il libro inventari, il registro dei beni ammortizzabili, le eventuali scritture ausiliarie di magazzino.