NASpI: contributi INPS per il finanziamento

di Chiara Basciano

Pubblicato 2 Luglio 2015
Aggiornato 24 Luglio 2015 09:34

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Indennità di disoccupazione: contributivi INPS dovuti dalle aziende per il finanziamento della NASpI ed agevolazioni previste.

Il Messaggio INPS n. 4441 sulla NASpI, nuova assicurazione sociale per l’impiego introdotta dal D.lgs 22/2015, conferma la misura dei contributi di finanziamento. Per il finanziamento della prestazione, che sostituisce ASpI e mini ASpI per gli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi dal 1° maggio 2015,  l’Istituto illustra i profili contributivi connessi, rimandando alla Circolare n. 94/2015 per gli aspetti di carattere normativo.

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In sostanza, rimane inalterato l’impianto contributivo già previsto per l’ASpI dall’articolo 2 della legge 92/12, che comprende:

  • contributo ordinario (commi 25-27 e 36);
  • contributo addizionale (commi 28-30);
  • contributo sulle interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato (commi 31-35).

Il Messaggio INPS ricorda quindi i principi di prassi già in precedenza illustrati con riferimento a tutti i profili normativi (destinatari, misura, riduzioni, esclusioni, ecc…).

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Tra i chiarimenti, viene precisato che l’assunzione o la trasformazione con contratto a tempo indeterminato di lavoratori in godimento dell’indennità NASpI dà diritto al 50% dell’indennità di disoccupazione che sarebbe spettata al lavoratore. Tale incentivo si cumula con l’esonero contributivo triennale, a patto che ne ricorrano i presupposti.

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