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Voluntary bis, software e istruzioni

di Barbara Weisz

Pubblicato 14 Giugno 2017
Aggiornato 15 Giugno 2017 09:53

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Vademecum Agenzia Entrate per adesioni alla voluntary disclosure bis entro luglio: beneficiari e casi particolari, paesi fuori da black list, autoliquidazione con doppio binario.

Adesioni alla voluntary disclosure bis entro il 31 luglio: per risolvere i dubbi sulle novità intervenute con la riapertura dei termini, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare 19/E, vademecum con i dettagli su procedura, autoliquidazione somme dovute, sanzioni, obblighi dichiarativi, effetti penali. Il riferimento normativo è l’articolo 7 del decreto legge 193/2016 (decreto fiscale collegato alla Legge di Stabilità 2017).

=> Voluntary bis, modello e istruzioni

Domanda

La voluntary bis consente di regolarizzare capitali detenuti all’estero sanando irregolarità commesse entro il 30 settembre 2016. La domanda va presentata entro fine di luglio ma si può integrare l’istanza con documenti e informazioni entro il 30 settembre. Il modello di domanda, approvato con provvedimento di dicembre 2016, è disponibile sul sito delle Entrate. I contribuenti che hanno aderito nei primi mesi (la procedura è aperta dal 24 ottobre scorso) utilizzando i vecchi modelli devono confermare la scelta trasmettendo anche il nuovo modello, barrando la casella “Istanza trasmessa in precedenza”. Questa operazione può essere eseguita fino al 30 settembre 2017.

=> Voluntary bis, le regole dopo il 7 febbraio

Platea

Una precisazione importante riguarda la platea dei potenziali beneficiari della voluntary bis: sono esclusi dalla procedura i contribuenti che avevano già aderito alla voluntary 2015, limitatamente allo stesso segmento (nazionale o internazionale). Significa che chi ha aderito alla vecchia procedura commettendo errori o non sanando completamente la propria situazione, non può “integrare” con la voluntary bis.

Casi particolari

Il paletto previsto dal legislatore ha proprio lo scopo di evitare che la riedizione della procedura possa essere utilizzata per sanare violazioni che il contribuente era tenuto a far emergere con spontaneità, completezza e veridicità per il perfezionamento della procedura 2015.

Però, se il contribuente nel 2015 aveva aderito, ad esempio, alla procedura di emersione nazionale, può utilizzare la voluntary bis per sanare posizioni relative a capitali detenuti all’estero. Viceversa, se aveva aderito al segmento internazionale, può adesso regolarizzare violazioni dichiarative relative a imposte erariali nazionali (IRPEF, addizionali, imposte sostitutive, IRAP, IVA).

C’è anche un altro caso in cui è possibile accedere alla voluntary bis dopo aver già aderito alla precedente edizione, e riguarda contribuenti che avevano presentato un’istanza risultata poi improcedibile a causa della non piena collaborazione, o della mancanza di documentazione. In tal caso, specifico la circolare, la presentazione di una prima istanza, risultata improcedibile, non preclude la possibilità di aderire alla voluntary bis, a meno che nel frattempo non sia intervenuta un’attività istruttoria (che preclude l’accesso all’emersione).

Paesi

Un’altra novità rispetto alla voluntary 2015 consiste nell’allargamento dei paesi con cui l’Italia ha stretto accordi di collaborazione internazionale (e che quindi non sono più black list). Le regole della voluntary prevedono condizioni migliori per i paesi non black list (ad esempio, non scatta il raddoppio dei termini per l’accertamento). Una cosa importante da tener presente è la seguente: perché non faccia più parte della black list ai fini della voluntary bis, il paese estero deve aver sottoscritto l’accordo di cooperazione internazionale con l’Italia entro il 24 ottobre 2016, data di entrata in vigore della voluntary disclosure bis.

Se c’è un accordo ma è successivo, ai fini della procedure di emersione valgono le regole previste per i paesi black list (l’emersione è quindi più costosa). Fra i paesi che non sono più in black list ai fini della voluntary bis:  Guernsey, Hong Kong, Isole Cayman, Isola di Man, Isole Cook, Jersey, Gibilterra.

=> Voluntary bis, il calcolo online

Regolarizzazione

Per quanto riguarda il pagamento spontaneo, novità assoluta rispetto alla prima edizione, ci sono un paio di precisazioni.

  1. L’autoliquidazione non è un obbligo ma un’opzione. Il contribuente può decidere che non vuole utilizzarlo e, in questo caso, scatta un iter analogo a quello dell’edizione 2015, con l’Agenzia delle Entrate che effettua i calcoli.
  2. Chi invece sceglie l’autoliquidazione può effettuare il pagamento in un’unica soluzione entro il 30 settembre 2017, oppure in tre rate mensili di pari importo (la prima, entro fine settembre). L’Agenzia delle Entrate mete a disposizione uno strumento per calcolare gli importo dovuti, nella sezione servizi fiscali online senza registrazione del sito.

Il software consente di calcolare il dovuto e compilare il modello di pagamento F24.