INTRASTAT: quando scatta la cancellazione VIES

di Francesca Vinciarelli

22 Dicembre 2015 09:00

In scadenza l'invio degli elenchi INTRASTAT: quando scatta la cancellazione dalla banca dati VIES in caso di mancata presentazione.

Entro il 28 dicembre gli operatori intracomunitari devono presentare gli elenchi INTRASTAT sulle cessioni, gli acquisti e le prestazioni di servizi intra-UE relativi al mese di ottobre. In caso di mancato invio degli elenchi INTRASTAT, in talune ipotesi, interviene d’ufficio la cancellazione dalla banca dati VIES (VAT Exchange Information System).

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Cancellazione VIES

Per effetto del Dlgs.175/2014 (decreto sulle Semplificazioni fiscali), la cancellazione dalla banca dati VIES, oltre che per esplicita richiesta del contribuente, può intervenire d’ufficio in caso di

  • esito negativo dell’attività di controllo sulla correttezza/completezza dei dati forniti all’iscrizione;
  • mancata presentazione di almeno un INTRASTAT per 4 trimestri solari consecutivi.

In quest’ultimo caso la competente Direzione provinciale invierà apposita comunicazione preventiva all’interessato, dopo di che l’esclusione avrà effetto dal 60° giorno successivo alla data di spedizione (non di notifica) della comunicazione.

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Comunicazione preventiva

Il 13 dicembre 2015 saranno trascorsi 4 trimestri dall’entrata in vigore della norma in esame (il decreto sulle Semplificazioni fiscali è entrato in vigore il 13 dicembre 2014), dunque potranno avvenire le prime esclusioni ed i primi invii delle comunicazioni di cancellazione dall’archivio VIES a coloro che non abbiano presentato alcun elenco INTRASTAT delle cessioni e/o acquisti intracomunitari di beni nonché delle prestazioni di servizi intracomunitari a partire dal 1° gennaio 2014.

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In caso di ricevimento della comunicazione preventiva di prossima cancellazione dal VIES, per mantenere l’iscrizione, è possibile inviare all’Ufficio competente la documentazione attestante l’effettuazione di operazioni intra-UE nei 4 trimestri di riferimento, o fornire elementi adeguati a dimostrare l’esistenza di operazioni intra-UE in corso di effettuazione o ancora da effettuare.