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Il Superbonus al 110% per i lavori 2025 è ancora possibile

di Redazione PMI.it

17 Novembre 2025 08:52

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Agevolazione per contribuenti senza aiuti statali per la ricostruzione post-sisma, anche per il coniuge convivente: Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate.

Il contribuente può utilizzare il Superbonus nella misura del 110% per lavori effettuati nel 2025 finalizzati alla ricostruzioni di immobili residenziali danneggiati dal terremoto indipendentemente dall’assegnazione di contributi pubblici e la detrazione può essere utilizzata dal coniuge convivente.

Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 66/2025, in risposta a un quesito specifico relativo a un caso in cui gli aiuti ricevuti non erano poi stati utilizzati.

SuperSismabonus: cosa dice la legge

Le indicazioni per utilizzare il Superbonus al 110% in relazione agli interventi sugli immobili danneggiati dal sisma e realizzati nel 2025 sono contenute nel comma 8-ter dell’articolo 119 del decreto 34/2020. L’immobile deve essere residenziale, non necessariamente prima casa, trovarsi in un Comune in cui è stato dichiarato lo stato d’emergenza, il danno causato da un evento sismico va certificato da una scheda tecnica (AeDES) con esito B, C o E.

Compatibilità con aiuti pubblici

L’agevolazione si applica solo alle spese effettivamente rimaste a carico del contribuente e, quindi a spese non coperte da contributi pubblici. Il fatto di aver ricevuto o rinunciato a risorse statali non rileva quindi ai fini de diritto al beneficio fiscale, tranne nel caso in cui si voglia accedere al raddoppio dei limiti di spesa previsto dal comma 4-ter. La precisazione viene fornita perché il contribuente non solo non aveva incassato i contributi pubblici ma, per poter utilizzare il Superbonus, aveva inviato anche una rinuncia formale a riceverli. L’Agenzia delle Entrate chiarisce che questo adempimento non è rilevante, essendo funzionale all’eventuale raddoppio dei limiti di spesa quale misura “compensativa”.

Utilizzo esteso ai conviventi

Per quanto riguarda l’attribuzione al coniuge convivente, la Risoluzione n.66/2025 dell’Agenzia richiama le istruzioni già fornite con Circolare 17/2023, valide per le ristrutturazioni edilizie ma estensibili anche al Superbonus. In base alla quale ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali all’esecuzione dei lavori sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione”. Quindi, il coniuge convivente può utilizzare la detrazione ed è irrilevante il fatto che la Cilas, comunicazione inizio lavori, sia intestata al coniuge.