Il caso di errori nella compilazione della dichiarazione dei redditi rilevati dall’Agenzia delle Entrate, la responsabilità fiscale può ricadere sul CAF che lo ha trasmesso oppure sullo stesso contribuente, che può quindi essere il diretto destinatario delle sanzioni imposte dal Fisco.
Il dichiarante viene ritenuto responsabile degli errori nel Modello 730 o del Modello Redditi quando sottintendono una erronea dichiarazione da parte sua o una condizione soggettiva (a titolo di esempio è possibile citare una errata autocertificazione dello status del familiare fisicamente a carico). Questo perché il rilascio del visto di conformità sul modello dichiarativo non presuppone, per il CAF o per il professionista abilitato, la verifica della correttezza dei dati dichiarati dal contribuente.
Nel caso in cui, invece, l’errore nella dichiarazione dei redditi comporti l’apposizione di un visto di conformità infedele, ossia nei casi in cui i dati trasmessi sono difformi da quelli presenti nei documenti consegnati dal contribuente all’intermediario, allora ad essere ritenuto responsabile sarà il CAF.
Ricordiamo che il visto di conformità va obbligatoriamente apposto sulle dichiarazioni trasmesse tramite CAF o professionista abilitato, mentre non è previsto in caso di invio della dichiarazione precompilata effettuata in autonomia dal contribuente attraverso i servizi online messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Entrando nel dettaglio del regime sanzionatorio, gli intermediari che appongono un visto di conformità infedele su un Modello 730 deve versare una sanzione pecuniaria pari al 30% della maggiore imposta risultante dopo la correzione dell’errore, con l’aggiunta degli interessi. È sempre possibile, tuttavia, ridurre l’importo con una tempestiva trasmissione della rettifica o comunicando i dati relativi alla rettifica, secondo quanto previsto dal ravvedimento operoso.
Qualora il visto infedele sia determinato dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente, invece, la sanzione a carico dell’intermediario non si applica. Se l’errore emerge da controlli formali e la correzione avviene oltre 90 giorni tramite integrativa, allora non scattano sanzioni; diversamente, deve comunque versata la sanzione fissa di 250 euro, ridotta secondo i termini del ravvedimento operoso.