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Extraprofitti imprese energia: istruzioni di calcolo tassa 2023

di Barbara Weisz

24 Febbraio 2023 19:40

Imprese che devono versare la tassa sugli extraprofitti 2023, calcolo dell'importo, casi particolari e scadenze: le istruzioni dall'Agenzia delle Entrate.

Quali imprese del settore energia devono pagare il contributo straordinario sugli extraprofitti 2023 previsto dalla Legge di Bilancio (commi 115 e seguenti della legge 197/2022), come si calcola, quando e come si versa: le istruzioni sono contenute nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate 4/2023.

Il contributo è pari al al 50% della quota di fatturato extra 2022 che eccede di almeno il 10% quello dei quattro periodi di imposta precedenti ma non può superare il 25% del patrimonio netto al 2021.

Quali imprese pagano il contributo

Devono versare la tassa sugli extraprofitti 2023 le imprese dell’energia che lavorano nel territorio dello Stato (anche soggetti esteri con stabile organizzazione in Italia), che nel periodo d’imposta 2022 hanno avuto ricavi pari almeno al 75% del fatturato annuo dalle seguenti attività:

  • produzione di energia elettrica, produzione di gas metano, estrazione di gas naturale, per la successiva vendita:
  • rivendita di energia elettrica, gas metano, gas naturale;
  • produzione, distribuzione, commercio di prodotti petroliferi;
  • importazione a titolo definitivo, per la successiva rivendita, di energia elettrica, gas naturale, gas metano, prodotti petroliferi;
  • introduzione nel territorio dello Stato, per la successiva rivendita, di energia elettrica, gas naturale, gas metano o prodotti petroliferi provenienti da altri Stati dell’Unione europea.

Se non corrisponde all’anno solare, rileva il periodo d’imposta a quello in corso al primo gennaio 2023. A titolo indicativo e non esaustivo, i codici ATECO sono i seguenti:

  • 06.20.00 “Estrazione di gas naturale”;
  • 19.20.10 “Raffinerie di petrolio”;
  • 19.20.20 “Preparazione o miscelazione di derivati del petrolio (esclusa la petrolchimica)”;
  • 19.20.30 “Miscelazione di gas petroliferi liquefatti (GPL) e loro imbottigliamento”;
  • 19.20.90 “Fabbricazione di altri prodotti petroliferi raffinati”;
  • 35.11.00 “Produzione di energia elettrica”;
  • 35.14.00 “Commercio di energia elettrica”;
  • 35.21.00 “Produzione di gas”;
  • 35.23.00 “Commercio di gas distribuito mediante condotte”;
  • 46.71.00 “Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento”;
  • 47.30.00 “Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione”.

Sono escluse le seguenti tipologie:

  • enti non commerciali;
  • imprese che svolgono attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell’energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti;
  • microimprese e piccole imprese che esercitano l’attività riconducibile al codice ATECO 47.30.00 “Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione”: le piccole imprese sono quelle con meno di 50 dipendenti e fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro.

La base imponibile per il prelievo

La norma prevede che la tassa sia pari al 50% «della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle società relativo al periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell’imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi d’imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022».

Non si considerano, nel calcolo della base imponibile, le eventuali riduzioni dovute al riporto delle perdite riferite alle annualità pregresse, e l’eventuale deduzione ACE (aiuto alla crescita economica).

Per determinare la base imponibile si fa riferimento all’importo indicato al rigo RF63 del Modello Redditi Società di Capitali, Enti Commerciali ed equiparati (Redditi SC). Il documento di prassi dettagli i casi specifici (ad esempio, bilancio consolidato, opzione per la trasparenza fiscale).

Come si calcola la tassa sugli extra profitti

Ecco i passaggi per una società con anno solare coincidente con quello fiscale, sintetizzati nel  seguente esempio di calcolo:

  1. calcolo della media del reddito (al lordo di perdite pregresse e deduzione ACE) per gli anni d’imposta 2018, 2019, 2020 e 2021 (ad esempio: 1 milione di euro) ;
  2. al risultato si applica il 10% (nell’esempio: 100mila euro);
  3. si sommano i due valori (1 milione e 100mila euro);
  4. si sottrae dal reddito 2022 al lordo di perdite pregresse e deduzione ACE (ad esempio 1,5 milioni di euro), l’importo di cui al punto 3:nell’esempio il risultato è 400mila euro, che diventa la base imponibile per il calcolo della tassa.

Se la media del reddito è negativa (ovvero, la società è stata mediamente in perdita), si assume un valore convenzionale pari a zero. Quindi, la base imponibile del contributo di solidarietà coincide con il reddito (al lordo di perdite pregresse e deduzione ACE) relativo all’anno d’imposta precedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

Imprese con meno di cinque anni di attività

Se l’azienda ha iniziato l’attività successivamente al primo periodo di osservazione previsto dalla norma (primo gennaio 2018 per i soggetti con esercizio coincidente con quello solare), il valore medio di reddito (o perdita) tiene conto del reddito relativo all’annualità di inizio (ragguagliato ad anno) e di quello delle successive annualità d’imposta. Esempio: azienda che ha iniziato l’attività il primo gennaio 2020: la media aritmetica è calcolata considerando solo il reddito (o la perdita) dei periodi d’imposta 2020 e 2021.

Se però l’inizio l’attività è nel 2022, non è dovuta la tassa sugli extraprofitti, per mancanza dei dati storici su cui calcolarla.

Tetto massimo alla tassa

In base al comma 116 della manovra, il «contributo straordinario è determinato applicando un’aliquota pari al 50%» della base imponibile, come sopra determinata, ma «in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25% del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022». Quindi, per le imprese con esercizio corrispondente all’anno solare, la tassa sugli extraprofitti sarà pari al minor valore fra l’importo teorico del contributo, come sopra determinato, e il 25% del patrimonio netto 2021.

Nell’esempio sopra proposta di base imponibile pari a 400mila euro, la tassa sarà pari a 200mila euro oppure, se più basso, al 25% del patrimonio netto 2021.

Per le stabili organizzazioni di società residenti all’estero, il patrimonio netto viene identificato con il fondo di dotazione fiscalmente congruo appartenente alla stabile organizzazione stessa.

Come e quando si paga

Il versamento è previsto «entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023». Quindi, se il periodo d’imposta coincide con l’anno solare, il contributo va versato entro il 30 giugno 2023. Se approvano il bilancio a oltre quattro mesi dalla chiusura d’esercizio, effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio: visto che il maggior termine per l’approvazione del bilancio è pari a 180 giorni, il termine ultimo per il versamento è il 31 luglio 2023. Ecco le casistiche:

  • bilancio approvato in maggio 2023: tassa sugli extraprofitti da versare entro il 30 giugno;
  • bilancio approvato in giugno: versamento del contributo straordinario entro il 31 luglio.

Infine, i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare effettuare il versamento entro il 30 giugno 2023.