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Ravvedimento speciale 2023: calcolo sanzioni e interessi legali

di Redazione PMI.it

Ravvedimento speciale 2023: ecco tutti i casi in cui è possibile applicare la sanzione ridotta al minimo editale e con quali interessi pagando a rate.

Il ravvedimento speciale concesso dalle misure di tregua fiscale contenute nella Legge di Bilancio ((commi da 174 a 178, legge 197/2022), consiste nel pagamento di un diciottesimo del minimo edittale per le sanzioni, a cui si aggiungono l’imposta e agli interessi dovuti.

Si tratta dunque di una deroga al ravvedimento operoso ordinario, decisamente più conveniente.

Il ravvedimento speciale non richiede un provvedimento attuativo, quindi si può già utilizzare. Nei casi in cui si fosse già iniziato a pagare a rate, non c’è però diritto al rimborso.

Si paga in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2023 oppure in massimo 8 rate, versando la prima rata entro lo stesso termine, contestualmente alla rimozione delle irregolarità. Pagando a rate, scattano – a partire dalla seconda – interessi del 2% annuo. Le scadenze di pagamento sono il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno.

Il ravvedimento speciale 223 si applica alle violazioni per dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai precedenti. Sono ammesse le violazioni sostanziali dichiarative e quelle prodromiche alla presentazione della dichiarazione.

Se il contribuente non ha ricevuto comunicazioni dal Fisco e vuole comunque mettersi in regola, può farlo pagando sanzioni ridotte (un diciottesimo del minimo), così come avviene se ha ricevuto verbali o avvisi di accertamento e sceglie di rinegoziare il dovuto con l’Agenzia delle Entrate.

NB: La misura non va confusa con la sanzione per invio tardivo della dichiarazione dei redditi. La dichiarazione tardiva è soggetta a sanzione fissa di 250 euro, che può essere ridotta a 1/10 (25 euro) tramite ravvedimento operoso e contestuale regolarizzazione (invio del Modello) entro 90 giorni dalla scadenza del 28 febbraio 2023. Superati i 90 giorni scatta una sanzione tra il 120% e il 240% delle imposte dovute, con un minimo di 250 euro e non si può più ricorrere al ravvedimento operoso.

=> Rottamazione avvisi e accertamenti: adesione e scadenze

Con la rottamazione degli atti del procedimento di accertamento (commi 179-185, legge 197/2022), le sanzioni sono ridotte a un diciottesimo del minimo editale ed il debito complessivo si può diluire in 20 rate, applicando in questo caso gli interessi al tasso legale del 5%.