
La soglia per rinviare al trimestre successivo il bollo sulle fatture elettroniche passa a 5mila euro dagli attuali 250. E’ una delle novità previste dal decreto Semplificazioni approvato dal Governo lo scorso 15 giugno. In generale, l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche va pagata trimestralmente. Se però non supera una determinata soglia (sommando tutte le fatture emesse), può in alcuni casi essere rimandata al trimestre successivo. E’ su questo punto che interviene la semplificazione.
In realtà, il rinvio resta possibile solo per il primo e secondo trimestre dell’anno, quindi sostanzialmente la nuova norma avrà il suo primo impatto concreto all’inizio del 2023.
Come cambia la norma sul bollo virtuale
Il decreto va a modificare l’articolo 17 del dl 124/2019. Cambiando da 250 a 5mila euro la soglia relativa all’imposta di bollo totale dovuta che impone il pagamento alla fine del trimestre. Quindi, in considerazione delle novità introdotte, le regole sul pagamento del bollo virtuale (2 euro per ogni fattura elettronica emessa) cambiano nel seguente modo: se non si supera la soglia dei 5mila euro (non più, come prima, 250 euro), bisogna pagare sempre alla fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.
Le scadenze per il bollo sulle fatture elettroniche
Sostanzialmente, in questo caso, l’imposta di bollo si paga in quattro appuntamenti annuali. Se però, e qui interviene la modifica, l’imposta del periodo non supera i 5mila euro, le scadenze possono slittare come segue:
- imposta di bollo del primo trimestre: si può pagare entro la scadenza prevista per il secondo trimestre (quindi, entro il 31 maggio, fine del secondo mese successivo al secondo trimestre).
- Imposta di bollo del secondo trimestre: se anche dopo questo periodo l’imposta resta sotto i 5mila euro, si può pagare entro il termine previsto per il bollo sulle fatture elettroniche del terzo trimestre. Quindi, entro il 30 settembre, fine del secondo mese successivo al terzo trimestre.
Le scadenze invece relative al pagamento del bollo virtuale del terzo e del quarto trimestre restano invariate, a prescindere dall’importo dovuto. Quindi, si paga rispettivamente entro fine novembre, o a fine febbraio dell’anno successivo.
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La tabella con le novità
In tabella, il riepilogo delle novità:
Periodo di riferimento | Scadenza se il bollo virtuale supera i 5mila euro | Scadenza se il bollo virtuale non supera i 5mila euro |
Primo trimestre | 31 maggio | 30 settembre |
Secondo trimestre | 30 settembre | 30 novembre |
Terzo trimestre | 30 novembre | |
Quarto trimestre | 28 febbraio dell’anno dopo |
Si parte nel primo trimestre 2023
La legge non è retroattiva, quindi per il primo e il secondo trimestre di quest’anno la soglia per il rinvio resta pari a 250 euro. Nel secondo semestre non era prevista (e non lo è nemmeno dopo il decreto Semplificazione) la possibilità di far slittare il pagamento. Quindi, sostanzialmente, la proroga con la nuova soglia di 5mila euro sarà applicabile a partire dal primo trimestre 2023.