NASpI anticipata: istruzioni e domanda di esenzione IRPEF

di Alessandra Gualtieri

26 Novembre 2021 10:36

Anticipo NASpI, domanda INPS al via per accedere alla liquidazione dell'intero importo da investire in cooperativa, godendo dell'esenzione IRPEF.

I titolari dell’indennità di disoccupazione NASpI, che ne richiedono l’erogazione in forma anticipata finalizzata alla sottoscrizione di quote di capitale sociale di una cooperativa, e che intendono avvalersi della prevista esenzione fiscale, nel momento in cui presentano domanda di anticipo in un’unica soluzione devono allegare specifica documentazione:

  • attestazione di avvenuta iscrizione della cooperativa nel Registro Imprese e nell’Albo cooperative, con tutti gli estremi per la verifica;
  • elenco soci e dichiarazione del presidente della cooperativa che attesti l’avvenuta iscrizione e l’attività assegnata;
  • dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (articolo 47 del Dpr n. 445/2000), in cui si dichiara di destinare l’intero importo NASpI alla cooperativa, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno di imposta in cui è stata percepita la prestazione.

Lo comunica l’INPS con la Circolare n.178 del 26 novembre 2021. Tale documentazione è stata indicata con provvedimento dello scorso 17 giugno 2021 da parte dell’Agenzia delle Entrate, nel documento di prassi che ha stabilito i criteri per fruire dell’esenzione IRPEF sulla NASpI anticipata (articolo 1, comma 12 della Legge di Bilancio 2020) ed ha indicato le modalità di comunicazione del beneficio.

La Nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego, infatti, può essere ricevuta subito per intero, in un’unica soluzione, da destinare al capitale sociale di una cooperativa in cui si preveda anche una prestazione di attività lavorativa da parte del socio. Il lavoratore, per ottenere l’esenzione IRPEF, deve dunque presentare all’INPS la domanda di anticipazione NASpI in via telematica entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa (o di inizio di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale), con documenti sopra indicati. Diversamente, sarà applicata l’imposta IRPEF sulla somma erogata a titolo di NASpI anticipata.

N.B. L’istituto erogatore della NASpI non applica ritenute alla fonte e certifica, in qualità di sostituto d’imposta, la corresponsione di tali trattamenti utilizzando gli appositi campi nel modello di Certificazione Unica.

Nel caso in cui il beneficiario della NASpI anticipata trovi un lavoro subordinato nel periodo di spettanza della prestazione, è tenuto alla restituzione dell’intero importo percepito, salvo il caso in cui il nuovo contratto di lavoro sia stato instaurato con la società cooperativa della quale ha sottoscritto una quota.