Fisco: come si contabilizzano i proventi inesistenti

di Anna Fabi

14 Ottobre 2019 10:30

I chiarimenti del Fisco in merito alla corretta contabilizzazione del mancato conseguimento di proventi e attività finanziarie in realtà inesistenti.

In risposta all’interpello n. 407/2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni interessanti chiarimenti in merito alle modalità di contabilizzazione del mancato conseguimento di proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti periodi d’imposta.  Il dubbio nasceva dal fatto che la società aveva dichiarato di aver contabilizzato nel corso degli anni proventi ed attività finanziarie che nella realtà non esistevano.

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Proventi da attività inesistenti

In particolare la società aveva ceduto tutte le quote di partecipazione in un’altra società, contabilizzando un provento regolarmente assoggettato a tassazione. Parte della liquidità incassata quale corrispettivo della predetta cessione è stata investita in attività finanziarie, affidandola in gestione ad un promotore finanziario.

Quindi la società aveva negli anni contabilizzato i plusvalori relativi a tali attività finanziarie, sulla base della documentazione bancaria ricevuta “attraverso il Consulente” reinvestendo tali plusvalori, “regolarmente assoggettati a tassazione”, tramite lo stesso promotore finanziario.

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Nel 2018, era stato scoperto che la documentazione bancaria era stata contraffatta, generando conseguenze rilevanti sul bilancio relativo all’esercizio dell’anno in questione.

La società aveva provveduto a seguire le regole previste dal Principio Contabile OIC 29 per la correzione degli errori, stornando:

  • in avere, le attività finanziarie inesistenti derivanti da proventi a loro volta inesistenti;
  • in dare, la riserva di utili portati a nuovi, senza transitare dal Conto Economico.

Quindi le Entrate hanno chiarito che, alla luce di quanto previsto degli artt. 101, comma 4 e 109, commi 1 e 4, TUIR, fino a concorrenza dei proventi inesistenti che sono andati a formare il reddito nei precedenti esercizi, la società possa effettuare una variazione in diminuzione del reddito imponibile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è divenuta certa l’inesistenza dei proventi contabilizzati (nel caso esaminato il 2018).