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Rimborso non spettante: quando è dichiarazione infedele

di Anna Fabi

12 Agosto 2021 07:08

Il credito non spettante in dichiarazione rappresenta una violazione sanzionabile anche se il rimborso non viene chiesto? Sentenze di Cassazione.

Con Ordinanza n. 8588 del 26 marzo 2021, la Corte di Cassazione è tornata su un tema delicato, ossia quella di una indicazione di eccedenza di imposta in misura superiore a quella dovuta e senza richiesta di rimborso fiscale: ebbene, in base al nuovo chiarimento, risulta non sanzionabile se la quota di credito non spettante non viene poi utilizzato dal contribuente. Dunque, si ribalta quanto invece deciso dall’ordinanza n. 20463/2019 della stessa Cassazione: in quel pronunciamento, la Suprema Corte riteneva che, per non incorrere in sanzioni, la dichiarazione fiscale dovesse essere sempre corretta e veritiera e che dunque, un importo a credito non spettante configurasse una violazione sostanziale e non meramente formale (perché l’informazione errata ostacolava le attività di controllo degli uffici).

Dichiarazione con credito non spettante

Nel precedente caso, il contribuente aveva indicato in dichiarazione un credito IVA di cui non aveva diritto ad ottenere il rimborso e la CTR aveva inizialmente escluso che ricorressero i presupposti per l’applicazione delle sanzioni, rilevando che il contribuente, pur indicando il credito in dichiarazione, non lo aveva mai chiesto a rimborso né utilizzato in compensazione. Di diverso avviso i giudici della Cassazione nel 2019: se nella dichiarazione fiscale viene indicato un credito non spettante, in base alla precedente ordinanza, si doveva quindi applicare la sanzione di cui al quarto comma dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 471/1997, anche se il credito, di fatto, non viene utilizzato né chiesto a rimborso dall’interessato.

Questo perché la disposizione in oggetto andava a colpire e sanzionare la mera indicazione infedele resa nella dichiarazione, indipendentemente dal concreto utilizzo del credito in una delle forme consentite dall’ordinamento. Se la violazione fosse stata formale non sarebbe invece stata punibile, in base al comma 5-bis dell’articolo 6 del Dlgs 472/1997, secondo il quale:

non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo.

La nuova ordinanza 2021

Nel pronunciamento del 2019, l’esposizione del credito IVA non spettante integrava una violazione sostanziale e non meramente formale, pregiudicando le attività di controllo fiscale, quindi la sanzione sopra citata è applicabile. Nell’ordinanza 2021, invece, in assenza dell’utilizzo del credito non spettante, poichè il contribuente non si avvantaggia e non reca danno all’Erario, allora non scatta la sanzione per infedele dichiarazione, la quale invece :

si riferisce a quella parte di credito non spettante effettivamente utilizzata dal contribuente, in assenza del cui utilizzo il contribuente non ha tratto alcun vantaggio dalla violazione, né ha arrecato alcun danno all’Erario.