Reverse charge nel settore edile

di Nicola Santangelo

Pubblicato 18 Febbraio 2016
Aggiornato 13 Maggio 2019 15:28

L'applicazione del reverse charge nel settore edile: dubbi interpretativi e chiarimenti fiscali.

L’applicazione del reverse charge nel settore edile di cui alla lettera a-ter) dell’articolo 17, sesto comma del DPR 633/72 ha fatto sorgere una serie di problematiche interpretative che necessitavano un chiarimento.

Con la circolare 37/E dello scorso 22 dicembre, l’Agenzia delle Entrate ha offerto ampia delucidazione circa il trattamento da riservare ad alcuni interventi edilizi inquadrabili nell’ambito della categoria delle manutenzioni straordinarie, della demolizione e realizzazione di nuova costruzione e dell’installazione di impianti fotovoltaici.

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Con l’introduzione della lettera a-ter) all’articolo 17, sesto comma, del DPR 633/1972 avvenuta ad opera della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, è stato esteso il reverse charge anche alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici. Tale disposizione, tuttavia, ha dato origine a diversi dubbi interpretativi, soprattutto in presenza di un contratto unico relativo sia ad operazioni con Iva ordinaria, sia operazioni in regime di reverse charge.

In presenza di un contratto di appalto unico che riguarda, comunque, più di una prestazione di servizi in parte assoggettate al regime del reverse charge e in parte soggette all’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto ordinaria, occorre procedere alla scomposizione delle operazioni.

Nello specifico occorre individuare le singole operazioni alle quali si applica l’inversione contabile e assoggettarle a reverse charge. Tuttavia, al fine di semplificare la procedura, qualora si abbia un contratto unico di appalto avente ad oggetto la costruzione di un edificio ovvero interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, occorre applicare le regole ordinarie e non il meccanismo del reverse charge anche alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento.

E’ chiarito che le regole ordinarie vanno applicate in luogo del reverse charge qualora si abbia un contratto unico di appalto avente ad oggetto la demolizione e la successiva costruzione di un nuovo edificio. L’attività di demolizione, infatti, è da considerarsi strettamente funzionale alla realizzazione.

In tali casi, quindi, l’Agenzia delle Entrate precisa che non si dovrà procedere alla scomposizione del contratto ma verrà applicata l’Iva secondo le modalità ordinarie all’intera fattispecie contrattuale. Interessante anche il chiarimento fornito in merito alla installazione di impianti fotovoltaici integrati (ossia quelli in cui il manto di copertura è sostituito dai pannelli), semi-integrati (ossia quelli in cui i pannelli sono appoggiati sopra l’esistente manto di copertura) e a terra.

In pratica l’attività di installazione nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti fotovoltaici integrati o semi-integrati rientra nell’ambito di applicazione del reverse charge mentre l’installazione degli impianti fotovoltaici a terra rientra nel meccanismo del reverse charge qualora questi siano funzionali all’edificio ancorché posizionati all’esterno.