La Finanziaria 2008 (legge n. 244/2007) ha riconosciuto la piena deducibilità dei beni distribuiti gratuitamente, ma solo se di valore non superiore a 50 Euro.
Se il valore dei beni supera il limite indicato si applica invece la disciplina sulle spese di rappresentanza, che prevede la deducibilità in base ai ricavi dell’impresa.
In questo caso, gli omaggi possono essere dedotti entro un importo pari all’1,3% dei ricavi ed altri proventi fino a 10 milioni di Euro; allo 0,5% dei ricavi ed altri proventi per la parte eccedente 10 milioni e fino a 50 milioni di Euro; allo 0,1% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50 milioni di Euro.
Ad ogni modo, le spese – da documentare – devono possedere alcuni requisiti: gratuità per il destinatario del bene; rispetto del principio di inerenza e congruità .
Le spese, infatti, devono essere finalizzate alla promozione sul mercato dei beni (o servizi) dell’azienda o perseguire finalità di pubbliche relazioni ed essere ragionevoli in funzione dell’obiettivo di generare benefici economici per l’impresa ovvero coerenti rispetto agli usi commerciali propri del settore.
Quando l’omaggio è composto da più beni, il limite di 50,00 Euro va riferito al valore complessivo dell’omaggio e non a quello dei singoli beni. Un esempio tipico è quello del cesto natalizio che comprende una serie di beni, il cui singolo valore è sotto i 50,00 euro, ma che complessivamente possono superare il tetto indicato.
Per quanto riguarda il trattamento IVA, va fatta una distinzione se i beni in omaggio fanno parte dell’attività dell’impresa (cioè se sono prodotti o commercializzati dalla stessa) ovvero sono acquistati per essere regalati.
Per i beni acquistati, l’IVA non è detraibile, tranne quando il costo unitario non è superiore a 25,82 euro e la relativa cessione non è soggetta a imposta; nel caso di beni che rientrano nell’attività dell’impresa, invece, l’IVA è detraibile e la cessione va assoggettata a imposta.